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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione  pag, 31
Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca - pag. 33 - agrpes
- motivi - considerandi dell'Articolo 34
RINVII dell'Articolo 34
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 34
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- pag. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

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RINVII del considerando (9) pag, 2
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla  Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 8 Aiuti alla formazione pag, 35
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- pag. del Regolamento (CE) n. 800/2008

(10) Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in considerazione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno che il presente regolamento preveda unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (2).- pag.2 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008

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RINVII del considerando (9) pag, 2 - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla  Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 8 Aiuti alla formazione pag, 35
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- pag. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(11) Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- pag. 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(12) Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.

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RINVII del considerando (12) pag, 3 - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- dal considerando (12) alla  SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 NOVEMBRE 1964. - LA COMMISSIONE DELLA CEE CONTRO IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E IL REGNO DEL BELGIO. - CAUSE RIUNITE 90 E 91/63.

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione  pag, 31
Articolo 34  Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33
 

condizioni per la compatibilità degli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica

1. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

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beneficiari degli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca

2. Gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del particolare settore o sottosettore interessato.

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pubblicazione di informazioni prima dell'inizio della ricerca

3. Prima dell'inizio della ricerca, vengono pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della medesima. Tali informazioni comprendono una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e viene inoltre precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente.

 

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pubblicazione dei risultati della ricerca e di altre informazioni 

I risultati della ricerca sono messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e sono pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici.

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concessione diretta degli aiuti alla ricerca e sviluppo solo connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli e senza sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti

4. Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

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limite dell'intensità degli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca

5. L'intensità di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili.

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costi ammissibili per gli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca

6. I costi ammissibili sono quelli previsti all'articolo 31, paragrafo 5.

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esenzione degli aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca dall'obbligo di notifica all'art. 88, par. 3, del trattato, che non soddisfano ai requisiti dell'art. 34 ma alle condizioni stabilite agli artt. 31 e 32, del presente regolamento

7. Gli aiuti alle attività di ricerca e sviluppo riguardanti i prodotti elencati all'allegato I del trattato che non soddisfano i requisiti di cui al presente articolo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite agli articoli 30, 31 e 32 del presente regolamento.

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RINVII dell'Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- dal paragrafo 1. e dal paragrafo 7. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 7 nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31

all'Articolo 30 Definizioni pag, 31
all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32
all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33

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LEGAMI relativi all'Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca (art. 34)
Informazioni comunicate dagli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE - sugli Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca (art. 34)

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento - art.22 energia da fonti rinnovabili - art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione -  art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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