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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18 - condi
- motivi - considerandi dell'Articolo 3
RINVII dell'Articolo 3
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 3
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto - necessità ed incentivo allo sviluppo dell'aiuto - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(28) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente regolamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate di investimento per impresa destinataria, al grado di coinvolgimento degli investitori privati e alle dimensioni dell'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garantiscono l'effetto di incentivazione della misura.

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RINVII del considerando (28) pag, 5 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (28) al Allegato I  pag, 38 - Definizione di PMI
- dal considerando (28) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 agli Articoli 28 e 29
Articolo 28 Definizioni pag, 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30

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- motivi - consideranto di fatto - condizioni supplementari in caso di aiuto a beneficio di una grande impresa - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(29) Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto.
È opportuno che lo Stato membro verifichi che tale documento interno confermi un aumento sostanziale delle dimensioni o della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione può essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato in quanto tale nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.

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RINVII del considerando (29) pag, 5 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (29) all'Allegato I  pag, 38 - Definizione di PMI
- dal considerando (28) all'Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 pag, 41
- dal considerando (28) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 agli Articoli 28 e 29
Articolo 28 Definizioni pag, 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- dal considerando (28) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli Articoli 13 e 14         

Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24
-
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia -  GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.

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- motivi - consideranto di diritto - ulteriori condizioni relative ai fallimenti o alle carenze del mercato per corrispondere all'interesse della Comunità, alla restrizione del campo di applicazione agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali, con esclusione nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo dei costi degli investimenti ammissibili dei mezzi e attrezzature di trasporto e con disposizioni speciali per la definizione di attivi materiali per gli aiuti per la tutela dell'ambiente  - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(35) È necessario definire ulteriori condizioni cui sono soggette le misure di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della sovraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti non comprendano mezzi e attrezzature di trasporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali.

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RINVII del considerando (35) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (35) alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

- dal considerando (35) alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388

- dal considerando (35) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli Articoli 17 a 25
Articolo 17 Definizioni pag, 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26

Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 27
Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28
Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28
Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag,29
Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29
Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag, 29
Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29

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- motivi - consideranto di diritto - momento della concessione dell'aiuto - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(36) In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto.

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RINVIO del considerando (36) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (36) alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

- dal considerando (36) alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388

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- motivi - consideranto di fatto - presa in considerazione del fattore lavoro - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(37) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento.

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- motivi - consideranto di fatto - obbligo di notifica degli aiuti ad hoc - esenzione di notifica per regimi di aiuti anche con impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante quali gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale - limite massimo al 50 % della componente ad hoc per gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento.

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RINVII del considerando (38) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (38) alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

- dal considerando (38) alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388

- dal considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23,                              

nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli Articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23    
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24

nella Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 all'
Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25

nella
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25 all'Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag, 25                          nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29                     

nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30  agli Articoli 28 e 29
Articolo 28 Definizioni pag, 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 ... gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale                       

nella 1Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36 agli Articoli 40, 41 e 42
Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag, 36
Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag, 36
Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili pag, 36

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CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 3 Condizioni per l'esenzione - (pag. 18 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

 

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica dei regimi di aiuti

1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti individuali concessi nel quadro di regimi di aiuti

2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti ad hoc

3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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RINVII dell'Articolo 3 Condizioni per l'esenzione pag, 18
- dal paragrafo 1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ...

- dal paragrafo 2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ...

- dal paragrafo 3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ...

alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1, e alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388

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LEGAMI relativi all'Articolo 3 Condizioni per l'esenzione

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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