regolamento generale di esenzione per categoria
| - motivi - consideranti di diritto - necessità ed incentivo allo sviluppo dell'aiuto - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (28) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente regolamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate di investimento per impresa destinataria, al grado di coinvolgimento degli investitori privati e alle dimensioni dell'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garantiscono l'effetto di incentivazione della misura. |
| RINVII del considerando (28) pag, 5 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - dal considerando (28) al Allegato I pag, 38 - Definizione di PMI |
| - dal considerando
(28) nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
pag, 30 agli Articoli 28 e 29 Articolo 28 Definizioni pag, 30 Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - motivi - consideranto di fatto - condizioni supplementari in caso di aiuto a beneficio di una grande impresa - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (29)
Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una
grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si
applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la
fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza
dell'aiuto. |
| RINVII del considerando (29) pag, 5 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - dal considerando (29) all'Allegato I pag, 38 - Definizione di PMI |
| - dal considerando (28) all'Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti dinvestimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 pag, 41 |
| - dal considerando
(28) nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
pag, 30 agli Articoli 28 e 29 Articolo 28 Definizioni pag, 30 Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - dal considerando (28) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23,
nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23
agli Articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
pag, 23 |
| - motivi - consideranto di diritto - ulteriori condizioni relative ai fallimenti o alle carenze del mercato per corrispondere all'interesse della Comunità, alla restrizione del campo di applicazione agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali, con esclusione nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo dei costi degli investimenti ammissibili dei mezzi e attrezzature di trasporto e con disposizioni speciali per la definizione di attivi materiali per gli aiuti per la tutela dell'ambiente - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (35) È necessario definire ulteriori condizioni cui sono soggette le misure di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della sovraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti non comprendano mezzi e attrezzature di trasporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali. |
| RINVII del considerando (35) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - dal considerando
(35) alle
Versioni
consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità
europea (2002) - GU C 325 del
24.12.2002, pag. 1 - dal considerando (35) alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388 |
| - dal considerando
(35) nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella
Sezione 4 Aiuti per la tutela
ambientale pag, 26 agli Articoli 17 a 25 Articolo 17 Definizioni pag, 26 Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26 Articolo 19 Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 27 Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28 Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28 Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag,29 Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29 Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag, 29 Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29 |
| - motivi - consideranto di diritto - momento della concessione dell'aiuto - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (36) In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto. |
| - motivi - consideranto di fatto - presa in considerazione del fattore lavoro - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (37) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento. |
| - motivi - consideranto di fatto - obbligo di notifica degli aiuti ad hoc - esenzione di notifica per regimi di aiuti anche con impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante quali gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale - limite massimo al 50 % della componente ad hoc per gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento. |
| RINVII del considerando (38) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - dal considerando
(38) alle Versioni
consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità
europea (2002) - GU C 325 del
24.12.2002, pag. 1 - dal considerando (38) alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388 |
| - dal considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23,
nella Sezione 1 Aiuti a finalità
regionale pag, 23 agli
Articoli 13 e 14 nella
Sezione 2 Aiuti agli
investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 all' nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
agli Articoli 28 e 29 nella
1Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori
svantaggiati e disabili pag, 36
agli Articoli 40, 41 e 42 |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||||||||
| Articolo 3
Condizioni per l'esenzione - (pag. 18 del Regolamento (CE) n. 800/2008)
1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del presente regolamento e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché tali aiuti individuali soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, e la misura di aiuto individuale contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché l'aiuto contenga un riferimento esplicito alle rilevanti disposizioni del presente regolamento, citando tali disposizioni rilevanti, il titolo del presente regolamento e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
| RINVII dell'Articolo 3 Condizioni per l'esenzione pag, 18 |
| - dal paragrafo
1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente
regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ... - dal paragrafo 2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ... - dal paragrafo 3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ... alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1, e alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388 |
| LEGAMI relativi all'Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| esencateg |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |