regolamento generale di esenzione per categoria
| - motivi - consideranto di diritto - garanzia della trasparenza e del controllo tramite inserimento, in tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento, di riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale - ref. Articolo 10 Controllo |
| - pag.2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo (5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale. |
| esencateg |
| RINVIO del considerando (5) pag, 2 - ref. Articolo 10 Controllo |
| - dal considerando (5) a Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| - motivi - consideranto di fatto e di diritto - messa in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie - consequenze della mancanza di trasmissione delle informazioni necessarie - ref. Articolo 10 Controllo |
| - pag.2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo (6) Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un'indicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento. |
| esencateg |
| - motivi - consideranto di diritto - trasparenza degli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia - ref. Articolo 10 Controllo |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo (21) Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia ove la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti , altresì ove la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (1). Vanno inoltre considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione. |
| esencateg |
| - motivi - consideranto di fatto - modalità di verifica del rispetto delle singoli soglie e delle intensità massime di aiuto - ref. Articolo 10 Controllo |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo (26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie. |
| esencateg |
| RINVII del considerando (26) pag, 4 - ref. Articolo 10 Controllo |
| - dal considerando (26) nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag, 19 |
| - dal considerando (26) nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI all'Articolo 8 Effetto di incentivazione pag, 20 |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | ||||||||||||||||||
| Articolo
10 Controllo (pag, 21 del Regolamento
(CE) n. 800/2008)
2.Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.
I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.
3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento.
Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni.
Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
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| RINVII dell'Articolo 10 Controllo pag, 21 |
| - dal paragrafo 1. nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 21, all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21 |
| - dal paragrafo 3. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 e alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388 |
| esencateg |
| LEGAMI relativi all'Articolo 10 Controllo |
| esencateg |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |