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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Cumulo - Articolo 7 pag. 20 - cumu
- motivi - considerandi dell'Articolo 7
RINVII dell'Articolo 7
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranto di fatto - possibilità di cumulo tra diverse categorie di aiuti - cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati - cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti - cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili - ref. Articolo 7 Cumulo
- pag.4 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unitamente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base dei relativi costi salariali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili.

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CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 7 Cumulo (pag. 20 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

 

considerazione dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie, per la verifica del rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II,

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

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nel caso di misure di aiuto relative a differenti costi ammissibili individuabili, possibilità di cumulo con qualsiasi altro aiuto

2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

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nel caso di superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento, impossibilità  di cumulo di aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) o con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili

3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (1) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

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nel caso di intensità di aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 non superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati, possibilità  di cumulo di aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi  ammissibili

4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati

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5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:

in generale o per le imprese beneficiarie situate in zone assistite, nel caso di presentazione di domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento da un'impresa beneficiaria avente ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29, riduzione delle soglie di aiuto o degli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento

a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50 % in generale e del 20 % per le imprese beneficiarie situate in zone assistite.

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in generale o per le imprese beneficiarie situate in zone assistite, nel caso di presentazione di domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento da un'impresa beneficiaria avente ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29, limite della riduzione delle soglie di aiuto o degli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento

La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto.

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nel caso di presentazione di domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento da un'impresa beneficiaria avente ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29, non applicazione della riduzione delle soglie di aiuto o degli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37

Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;

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durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, possibilità di cumulo degli aiuti a favore di nuove imprese innovative solo con gli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e con gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37

b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37.

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RINVII dell'Articolo 7 Cumulo pag, 20
- dal paragrafo 1. nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag.19
- dal paragrafo 1. al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
- dal paragrafo 3. (1) al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) -   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5
- dal paragrafo 4. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36
  -
all'Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag, 36
  -
all'Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag, 36
  -
all'Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili pag, 36
-dal paragrafo 5. lettera a) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
  - all'Articolo 28 Definizioni pag, 30
  -
all'Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- dal paragrafo 5. lettera a e lettera b) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
  - all'Articolo 30 Definizioni pag, 31
  -
all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32
  -
all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33
  -
all'Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale pag, 33
  -
all'Articolo Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33
  -
all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34
  -
all'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione pag, 34
  -
all'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato pag, 34

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento - art.22 energia da fonti rinnovabili - art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione -  art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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