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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20 - effe
- motivi - considerandi dell'Articolo 8
RINVII dell'Articolo 8
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 8
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranto di diritto - condizioni specifiche di effetto di incentivazione delle misure di agevolazione fiscale - effetto di incentivazione degli sgravi da imposte ambientali per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - ref. Articolo 8 Effetto di incentivazione
- pag.5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(31) Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1) e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo insieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il livello di inquinamento.

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RINVIO del considerando (31) pag, 5 - ref. Articolo 8 Effetto di incentivazione
- dal (1) alla   Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 - Direttiva 2004/74/CE del Consiglio, del 29 APRILE 2004 che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione - GU L 157 del 30.4.2004, pag. 87 - Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazioneGU L 157 del 30.4.2004, pag. 100

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CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 8 Effetto di incentivazione (pag.20 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

 

per l'esenzione, condizione di un effetto di incentivazione degli aiuti

1. Il presente regolamento esenta unicamente gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.

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per le PMI, effetto di incentivazione degli aiuti se presentazione della domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività   

2. Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato.

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per le grandi imprese, oltre la presentazione della domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, effetto di incentivazione degli aiuti se, prima della concessione dell'aiuto individuale, verifica dallo Stato membro, sulla base della  documentazione preparata, della soddisfazione di uno o più  criteri

3. Si ritiene che gli aiuti alle grandi imprese contemplati dal presente regolamento abbiano un effetto di incentivazione se, oltre a soddisfare la condizione stabilita al paragrafo 2, lo Stato membro ha verificato, prima di concedere l'aiuto individuale in questione, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più dei seguenti criteri:
a) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, delle dimensioni del progetto o dell'attività;
b) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto o dell'attività;
c) che vi sia un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività;
d) che vi sia una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati;
e) per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all'articolo 13, che, in mancanza di aiuto, il progetto di investimento non sarebbe stato eseguito in quanto tale nella regione assistita interessata.

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per le misure fiscali, non applicazione delle condizioni dei paragrafi 2. e 3. del presente articolo, se soddisfazione di specifiche condizioni

4. Le condizioni previste ai paragrafi 2 e 3 non si applicano alle misure fiscali che soddisfano le seguenti condizioni:
a) la misura fiscale dispone il diritto per legge a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello stesso Stato membro e
b) la misura fiscale è stata adottata prima dell'avvio dei lavori per l'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati.
Questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali attuativi di normativa preesistente.

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per gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili, solo soddisfazione delle specifiche condizioni all'articolo 42, paragrafo 3

5. Per quanto riguarda gli aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili di cui all'articolo 42, si ritiene che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se lo sono le condizioni contemplate all'articolo 42, paragrafo 3.

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per gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, soddisfazione delle condizioni dei paragrafi 2. e 3. del presente articolo se aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti

Per quanto riguarda gli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili concessi sotto forma di integrazioni salariali, di cui agli articoli 40 e 41, si ritiene che le condizioni contemplate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo siano soddisfatte se l'aiuto determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili assunti.

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per gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, presupposto di soddisfazione delle condizioni dei paragrafi 2. e 3. del presente articolo

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali di cui all'articolo 25, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

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per gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, presupposto di soddisfazione delle condizioni del paragrafo 2. del presente articolo

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio di cui all'articolo 29, si ritengono soddisfatte le condizioni contemplate al paragrafo 2 del presente articolo.

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in mancanza di soddisfazione delle condizioni dei paragrafi 2. e 3. del presente articolo, assenza di esenzione dell'intera misura di aiuto 

6. Qualora le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3 non siano soddisfatte, l'intera misura di aiuto non è esentata ai sensi del presente regolamento.

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RINVII dell'Articolo 8 Effetto di incentivazione pag, 20
- dal paragrafo 3. lettera e) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag. 23 all'articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag. 23
- dal paragrafo 5. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag. 26
  - all'articolo 17 Definizioni pag. 26
  - all'articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag. 29
- dal paragrafo 5. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag. 30
  - all'articolo 28 Definizioni pag. 30
  -
all'articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag. 30
- dal paragrafo 5.  nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag. 36
  - all'articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag. 36
  -
all'articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag. 36
  -
all'articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili pag. 36

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LEGAMI relativi all'Articolo 8 Effetto di incentivazione

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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