regolamento generale di esenzione per categoria
| - motivi - consideranto di fatto e di diritto - definizione dei termini rilevanti nel contesto di diverse categorie di aiuti - ref. Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili |
| - pag.3 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (18)
Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate devono essere
intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Per calcolare le intensità di aiuto,
è necessario che gli aiuti erogabili in più quote siano attualizzati al loro valore al
momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione
e del calcolo dell'importo dell'aiuto nel caso di aiuti diversi dalle sovvenzioni dovrebbe
essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, come stabilito
dalla comunicazione della Commissione relativa |
| esencateg |
| RINVIO del considerando (18) pag, 4 - ref. Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili |
| - dal considerando (18) (4) alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6. |
| - motivi - consideranto di fatto - condizioni di verifica del rispetto delle singoli e delle intensità massime di aiuto - ref. 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie. |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||||||||||||
| Articolo
4 Intensità di aiuto e costi ammissibili (pag, 18 del Regolamento (CE) n. 800/2008)
1. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Se un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo di aiuto è l'equivalente sovvenzione dell'aiuto.
Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
2. Nei casi in cui gli aiuti vengano concessi mediante esenzioni o sgravi su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo.
3. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare e suddivise per voci. |
| RINVII dell'Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili pag, 18 |
| - dal paragrafo 1. ... Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. ... alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6 |
| LEGAMI relativi all'Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili |
| esencateg |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |