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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione  pag, 31
Articolo 35  Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34 - ninno
- motivi - considerandi dell'Articolo 35
RINVII dell'Articolo 35
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 35
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni

 

RINVII dei considerandi - ref. Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione  pag, 31
Articolo 35  Aiuti a nuove imprese innovative

 

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti a nuove imprese innovative

1. Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

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condizione per il beneficiario di essere una piccola impresa esistente da meno di sei anni

2. Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.

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per il beneficiario, condizione di un ammontare minimo del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto o nel caso di una «start-up» nella revisione contabile del periodo fiscale corrente con certificazione da revisore dei conti esterno

3. I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15 % del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

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limite dell'ammontare degli aiuti a nuove imprese innovative

4. Gli aiuti non superano 1 milione di euro.

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aumento del limite dell'ammontare degli aiuti a nuove imprese innovative nelle regioni in deroga articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e nelle regioni in deroga articolo 87, paragrafo 3, lettera c

Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

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nel periodo di considerazione come nuova impresa innovativa, limitazione ad una volta della possibilità di fruire degli aiuti 

5. Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.

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RINVII dell'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative
- dai paragrafi 1. e 4. alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1, e alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388
- dal paragrafo 2. all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal paragrafo 4. agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia -  GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.

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Tabella generale dei RINVII degli Articoli e degli Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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LEGAMI relativi all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli Aiuti a nuove imprese innovative (art. 35)
Informazioni comunicate dagli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE - sugli Aiuti a nuove imprese innovative (art. 35)

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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