regolamento generale di esenzione per categoria
| Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 |
| Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32 - prsi |
| - motivi - considerandi dell'Articolo 31 |
| RINVII dell'Articolo 31 |
| TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati |
| LEGAMI dell'Articolo 31 |
| Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (59)
Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del
progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale,
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento. |
| RINVIO del considerando (60) pag, 9 - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo |
| - dal considerando (60) Nel settore agricolo ... specifiche disposizioni relative al settore agricolo ... alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1 |
| - dal considerando (60) ... Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte ... possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento ... ai considerandi (57), (58), (59) e nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 |
| Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo
31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32
1. Gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo
deve essere pienamente compresa in una o più delle seguenti categorie di ricerca:
Qualora un progetto comprenda diverse attività, occorre precisare per ciascuna attività in quale categoria di cui al primo comma rientra oppure se non rientra in nessuna categoria.
3. L'intensità di aiuto non supera:
L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i).
Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo
realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle
sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di
ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere
superiore
i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra
almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra
un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni:
iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source.
Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. 5. Sono ammissibili i seguenti costi:
a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;
c) i costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di
ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati
ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di
ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.
d) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
e) le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
f) altri costi d'esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.
6. Tutti i costi ammissibili devono essere imputati ad una specifica categoria di ricerca e sviluppo. |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |