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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22 - rela
- motivi - considerandi dell'Articolo 11
RINVII dell'Articolo 11
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 11
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranto di diritto - garanzia della trasparenza verso la Commissione e i terzi, garanzia del controllo della Commissione, tramite fissazione condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali degli Stati membri - fissazione delle norme relative ai dati da conservare dagli Stati membri relativi ai regimi di aiuti e agli aiuti individuali
- pag.5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(34) Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, la Commissione deve fissare condizioni specifiche relative alla forma e al contenuto delle relazioni annuali che gli Stati membri sono tenuti a trasmetterle. È inoltre opportuno stabilire norme relative ai dati che gli Stati membri devono conservare per quanto riguarda i regimi di aiuti e gli aiuti individuali esentati a norma del presente regolamento, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999.

 

RINVIO del considerando (34) pag, 5
- dal considerando (34) al Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE  - GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1

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CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 11 Relazioni annuali (pag, 22 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

obbligo per la Commissione di controllo regolare delle misure di aiuto

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9.

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obbligo per gli Stati membri di conservazione di dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati

2.Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

 

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durata e termine dell'inizio dell'obbligo per gli Stati membri di conservazione i dati dettagliati relativi agli aiuti individuali esentati

I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.

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durata e termine dell'inizio dell'obbligo per gli Stati membri di conservazione i dati dettagliati relativi ai regimi di aiuti esentati

I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

 

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termine ed obbligo per gli Stati membri di fornire alla Commissione tutte le informazioni per il controllo dell'applicazione regolamento

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento.

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in caso di inadempienza dagli Stati membri di fornitura delle informazioni richieste, sollecito della Commissione

Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni.

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in caso di inadempienza persistente dagli Stati membri di fornitura delle informazioni richieste, possibilità per la Commissione di obbligare a notifica le misure di aiuto future, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato

Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

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RINVII dell'Articolo 11 Relazioni annuali pag, 22
- dal paragrafo 1. nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI all'Articolo 9 Trasparenza pag. 21
- dal paragrafo 3.  alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1, e alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388

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LEGAMI relativi all'Articolo 11 Relazioni annuali

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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