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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione  pag, 31
Articolo 30 pag, 31 Definizioni - rsi
- motivi - considerandi dell'Articolo 30
RINVII dell'Articolo 30
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 30
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 30 Definizioni
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(57) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positive/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete.

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RINVII del considerando (57) pag, 9 - ref. Articolo 30 Definizioni
- dal considerando (57) al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo - GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22

 

- dal considerando (57) alla Comunicazione della Commissione relativa alla proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo - GU C 310 del 8.12.2005 pag, 10 e alla  Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo - GU C 45 del 17. 2.1996, pag. 5
- dal considerando (57) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione   - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1
- dal considerando (57) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 30 Definizioni
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(58) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

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RINVIO del considerando (58) pag, 9 - ref. Articolo 30 Definizioni
- dal considerando (60) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal considerando (60) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1
- dal considerando (60) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
  - all'Articolo 30 Definizioni pag, 31
  -
all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32
  -
all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33
  -
all'Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà     industriale pag, 33
  -
all'Articolo Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33
  -
all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34
  -
all'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione pag, 34
  -
all'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato pag, 34

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 30 Definizioni
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(59) Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 30 Definizioni
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento.

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RINVIO del considerando (60) pag, 9 - ref. Articolo 30 Definizioni
- dal considerando (60) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione   - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione  pag, 31
Articolo 30 Definizioni

Ai fini della presente sezione, si applicano le seguenti definizioni:

 

definizione di «organismo di ricerca»

1) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

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definizione di «ricerca fondamentale»

2) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

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definizione di «ricerca industriale»

3) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

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definizione di «sviluppo sperimentale»

4) «sviluppo sperimentale»: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

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condizioni di inserzione nello «sviluppo sperimentale» di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali con, in caso di sfruttamento  a scopo commerciale, eventuale reduzione dei costi ammissibili

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

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condizioni di ammissibilità di aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi

Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

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escluzione dallo «sviluppo sperimentale» delle modifiche di routine o modifiche periodiche

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

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definizione di «personale altamente qualificato»

5) «personale altamente qualificato»: ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un'esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. La formazione per il dottorato vale come esperienza professionale

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definizione di «messa a disposizione»

6) «messa a disposizione»: l'assunzione temporanea di personale da parte di un beneficiario durante un determinato periodo allo scadere del quale il personale ha diritto di ritornare presso il suo precedente datore di lavoro.

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LEGAMI relativi all'Articolo 30 Definizioni

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) COM(2007) 329 def. — 2007/0116 (COD) (2008/C 224/02)

Financement de la recherche par l’UE: trop complexe ? Un nouveau guide va permettre une meilleure utilisation des sources de financement de l'UE pour la recherche, l'innovation et la cohésion
Practical Guide to EU funding opportunities for Research and Innovation

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Tabella generale dei RINVII
Tabella generale dei RINVII degli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008
Tabella generale dei LEGAMI
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati del REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA (CE) 800/2008

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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