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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 25 pag, 29 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali - sgiamb
- motivi - considerandi dell'Articolo 25
RINVII dell'Articolo 25
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 25
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
- pag. 4 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(19) Ove gli aiuti vengano concessi mediante sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, sempre che venga rispettata una determinata intensità di aiuto definita in termini di equivalente sovvenzione lordo, è opportuno che l'attualizzazione delle rate di aiuto venga effettuata in base ai tassi di riferimento applicabili nei vari momenti in cui il vantaggio fiscale diventa effettivo. Nel caso di sgravi o esenzioni su imposte dovute in futuro, i tassi di riferimento applicabili e l'importo esatto delle rate di aiuto possono non essere noti in anticipo. In tal caso, è opportuno che gli Stati membri definiscano anticipatamente un massimale per il valore attualizzato dell'aiuto nel rispetto dell'intensità di aiuto applicabile. Successivamente, una volta noto l'importo della rata di aiuto in un determinato anno, l'attualizzazione può effettuarsi sulla base del tasso di riferimento applicabile in quel momento.
Dall'importo totale del massimale occorre dedurre il valore attualizzato di ogni rata di aiuto.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
- pag. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(31) Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1) e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo insieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il livello di inquinamento.

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RINVII del considerando (31) pag, 5 - ref. Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal considerando (31) (1) alla Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - GU L 157 del 30.4.2004, pag. 87 - Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione - GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali  (pag, 29 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

 

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali

1. I regimi di aiuti concessi sotto forma di sgravi da imposte ambientali che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

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condizione per i beneficiari degli sgravi fiscali di essere almeno al livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE

2. I beneficiari degli sgravi fiscali sono tenuti a corrispondere almeno il livello comunitario minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE.

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durata massima di concessione degli sgravi fiscali

3. Gli sgravi fiscali sono concessi per un massimo di dieci anni. Dopo tale periodo, gli Stati membri rivalutano l'adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

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RINVII dell'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
- dal paragrafo 1. lettera alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 1. e  dal paragrafo 3. lettera alla Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - GU L 157 del 30.4.2004, pag. 87 - Direttiva 2004/75/CE del Consiglio, del 29.4.2004 che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che Cipro applichi ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione - GU L 157 del 30.4.2004, pag. 10

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LEGAMI relativi all'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
Informazioni comunicate dagli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE - sugli Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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approcci europei
http://www.eussor.org

 

opportunità europee
inviti - bandi - appalti pubblici - impiego - assunzioni - tirocini - consultazioni - discussioni regolamento generale di esenzione per categoria regolamento unico OCM
http://eue.eussor.org http://esencateg.eussor.org http://www.ocmunique.eu
azioni europee aiuti di stato Organizzazione Comune dei Mercati agricoli

 

anni europei

2008 2009 2010 2011
anno europeo del dialogo interculturale anno europeo della creatività e dell’innovazione anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale anno europeo del volontariato
http://tram.eussor.org http://www.eunicum.eu http://www.eussor.eu http://www.bienfaits.org
unità piattaforma cyber piattaforma inclusione piattaforma generosità piattaforma

 

approcci euromediterranei

Unione Per il Mediterraneo - Union Pour la Méditerranée - Unión Por el Mediterráneo

Union For the Mediterranean - Union Für das Mittelmeer

 

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