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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 24  Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag, 29 - stamb
- motivi - considerandi dell'Articolo 24
RINVII dell'Articolo 24
TABELLA GENERALE DEI RINVII degli Articoli ed Allegati
LEGAMI dell'Articolo 24
Tabella generale dei LEGAMI relativi agli Articoli ed Allegati
 

 

- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

 

RINVII dei considerandi - ref. Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

 

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Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (pag, 29 del Regolamento (CE) n. 800/2008)

condizioni per la compatibilità con il mercato comune e per l'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale

1. Gli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi ad investimenti di cui all'articolo 18, ad investimenti in misure per il risparmio energetico alle condizioni di cui all'articolo 21 e investimenti per la promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili alle condizioni di cui all'articolo 23 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

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limite dell'intensità di aiuto degli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale

2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.

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per le piccole e medie imprese aumento del limite dell'intensità di aiuto degli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale

Essa può essere tuttavia aumentata di 20 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie imprese.

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costi ammissibili degli aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dello studio.

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RINVII dell'Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
- dal paragrafo 1. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26
- dal paragrafo 1. a nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28 
- dal paragrafo 1. a nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE, alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1, e alla Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Versione consolidata del trattato sull'Unione europea - Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Protocolli - Allegati - Dichiarazioni allegate all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona - Tavole di corrispondenza - Gazzetta ufficiale n. C 115 del 09/05/2008 pag. 0001 - 0388

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LEGAMI relativi all'Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
 
LEGAMI con il Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14
Campo di applicazione - Articolo 1 pag, 14
Definizioni - Articolo 2.pag, 16
Condizioni per l'esenzione - Articolo 3 pag, 18
Intensità di aiuto e costi ammissibili - Articolo 4 pag, 18
Trasparenza degli aiuti - Articolo 5 pag, 19
Soglie di notifica individuali - Articolo 6 pag, 19
Cumulo - Articolo 7pag.20
Effetto di incentivazione - Articolo 8 pag, 20
Trasparenza - Articolo 9 pag, 21
Controllo - Articolo 10 pag, 21
Relazioni annuali - Articolo 11pag, 22
Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti - Articolo 12 pag, 22
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (art. 24)
Informazioni comunicate dagli Stati dello Spazio Economico Europeo - SEE - sugli Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale (art. 24)

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esenzione per categoria

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere
CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
campo di applicazione - art.1 definizioni - art.2 condizioni per l'esenzione - art.3 intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4
trasparenza degli aiuti - art.5 soglie di notifica individuali - art.6 cumulo - art.7 effetto di incentivazione - art.8
trasparenza verso la Commissione - art.9 controllo - art.10 relazioni annuali - art.11 condizioni specifiche - art.12
CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
investimenti ed occupazione - art.13 imprese di nuova costituzione - art.14
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
investimenti ed occupazione per pmi - art.15
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
imprenditoria femminile - art.16
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
definizioni tutela ambientale - art.17 oltre norme comunitarie - art.18 mezzi di trasporto nuovi - art.19 norme non ancora in vigore - art.20
risparmio energetico - art.21 cogenerazione ad alto rendimento- art.22 energia da fonti rinnovabili- art.23 studi in materia ambientale - art.24
sgravi da imposte ambientali - art.25
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
servizi di consulenza - art.26 partecipazione di pmi a fiere - art.27
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
definizioni capitale di rischio - art.28 capitale di rischio - art.29
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
definizioni ricerca, sviluppo - art.30 progetti di ricerca e sviluppo - art.31 studi di fattibilità tecnica - art.32 diritti di proprietà industriale - art.33
agricoltura e pesca - art.34 nuove imprese innovative - art.35 consulenza e supporto innovazione- art.36 personale altamente qualificato - art.37
Sezione 8 Aiuti alla formazione
definizioni formazione - art.38 aiuti alla formazione - art.39
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
lavoratori svantaggiati - art.40 lavoratori disabili - art.41 sovraccosti disabili - art.42
CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
abrogazione - art.43 disposizioni transitorie - art.44 entrata in vigore e applicabilità - art.45
Allegati      
micro, piccole, medie imprese - Allegato I modulo ricerca e sviluppo - Allegato II modulo grandi progetti - Allegato II modulo aiuto ad hoc - Allegato III

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