regolamento generale di esenzione per categoria
| TABELLA dei RINVII nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | ||||
| Articolo 1 - Campo di applicazione | Articolo 2 - Definizioni | Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione | Articolo 4 - Intensità di aiuto e costi ammissibili | Articolo 5 - Trasparenza degli aiuti |
| Articolo 6 - Soglie di notifica individuali | Articolo 7 - Cumulo | Articolo 8 - Effetto di incentivazione | Articolo 9 - Trasparenza | Articolo 10 - Controllo |
| Articolo 11 - Relazioni annuali | Articolo 12 - Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti | |||
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| Articolo 13 - Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione | Articolo 14 - Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| Articolo 15 - Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| Articolo 16 - Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| Articolo 17 - Definizioni | Articolo 18 - Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie | Articolo 19 - Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie | Articolo 20 - Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore |
| Articolo 21 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico . | Articolo 22 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento | Articolo 23 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili | Articolo 24 - Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale |
| Articolo 25 - Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| Articolo 26 - Aiuti alle PMI per servizi di consulenza | Articolo 27 - Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| Articolo 28 - Definizioni | Articolo 29 - Aiuti sotto forma di capitale di rischio | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| Articolo 30 - Definizioni | Articolo 31 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo | Articolo 32 - Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica | Articolo 33 - Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale |
| Articolo 34 - Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca | Articolo 35 - Aiuti a nuove imprese innovative | Articolo 36 - Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione | Articolo 37 - Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| Articolo 38 - Definizioni | Articolo 39 - Aiuti alla formazione | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| Articolo 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali | Articolo 41 - Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali | Articolo 42 - Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| Articolo 43 - Abrogazione | Articolo 44 - Disposizioni transitorie | Articolo 45 - Entrata in vigore e applicabilità |
| Allegati | |||
| Allegato I - Definizione di PMI | Allegato II - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9,paragrafo 4 | Allegato II - Modulo
per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti dinvestimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
Allegato III - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| RINVIO del visto il trattato pag, 1 |
| - dal visto il trattato che istituisce la Comunità europea, a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| RINVIO dell'(1) visto il regolamento pag, 1 |
| - nel visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998 ... dal (1) a Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali - GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1. |
| RINVIO del dopo avere pubblicato pag, 1 |
| - nel dopo avere pubblicato ... dal (2) a Invito a presentare osservazioni in merito al progetto di regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione in materia di aiuti di Stato - GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14. |
| RINVIO del considerando (7) pag, 2 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - dal (7) alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| RINVIO del considerando (13) pag, 3 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - nel considerando (13) dal (1) a Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera - GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 - Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania - GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1. |
| RINVIO del considerando (15) pag, 3 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione |
| - nel considerando (15) dal (3) agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2. |
| RINVII dell'Articolo 2 Definizioni pag, 16 |
| - dal paragrafo 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| - dal paragrafo 8) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| - dal paragrafo
9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come
stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in
questione per il periodo 2007-2013; nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE
CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23
agli articoli 13 e 14 Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23 Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24 |
| - dal paragrafo 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013 a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia - GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4. |
| - dal paragrafo 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 17 Definizioni, paragrafo 12) |
| - dal paragrafo 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13 ... nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 all'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23 |
| - dal paragrafo 17) ... gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 ... nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 all'Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 |
| - dal paragrafo 17) ... e gli aiuti agli investimenti a
favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23; nel Capo
II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione
4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli articoli da 18 a 23 Articolo 17 Definizioni pag, 26 Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26 Articolo 19 Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 27 Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28 Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28 Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag, 29 Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29 |
| - dal paragrafo 18) lettera b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) all'International Standard Classification of EducationI S C E D 1997 - UPPER SECONDARY EDUCATION (ISCED 3) |
| - dal paragrafo 22) lettera a) «prodotti agricoli»: nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. |
| - dal paragrafo 22) lettera b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); alla Nomenclatura combinata, tariffa doganale comune e tariffa integrata delle Comunità europee (Taric) |
| - dal paragrafo 22) lettera c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1) al Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) - GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. |
| - dal 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2 al Regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 , che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dellapplicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 - Gazzetta ufficiale n. L 216 del 21/08/2007 pag, 10 - Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici - GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1. - Regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro - GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28. - Regolamento modificato dal Regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro - GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11 - Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee - GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1 |
| - motivi - consideranto di fatto e di diritto- definizione dei termini rilevanti nel contesto di diverse categorie di aiuti - ref. Articolo 2 Definizioni |
| - pag.3 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (17) Per garantire l'applicazione coerente delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le procedure amministrative, è opportuno armonizzare la definizione dei termini che sono rilevanti nel contesto delle diverse categorie di aiuti contemplate dal presente regolamento. |
| RINVII dell'Articolo 3 Condizioni per l'esenzione pag, 18 |
| - dal paragrafo 1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ... - dal paragrafo 2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ...- dal paragrafo 3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ... alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - motivi - consideranti di diritto - necessità ed incentivo allo sviluppo dell'aiuto - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (28) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente regolamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate di investimento per impresa destinataria, al grado di coinvolgimento degli investitori privati e alle dimensioni dell'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garantiscono l'effetto di incentivazione della misura. |
| - motivi - consideranto di fatto - condizioni supplementari in caso di aiuto a beneficio di una grande impresa - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (29)
Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una
grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si
applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la
fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza
dell'aiuto. |
| RINVII del considerando (29) pag, 5 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - dal considerando (29) a Allegato I pag, 38 - Definizione di PMI |
| - dal considerando (28) a Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti dinvestimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 pag, 41 |
| - dal considerando
(28) a nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
pag, 30 agli articoli 28 e 29 Articolo 28 Definizioni pag, 30 Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - dal considerando (28) a nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23,
nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23
agli articoli 13 e 14
Articolo
13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23 Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia - GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4. |
| - motivi - consideranto di diritto - ulteriori condizioni relative ai fallimenti o alle carenze del mercato per corrispondere all'interesse della Comunità, alla restrizione del campo di applicazione agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali, con esclusione nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo dei costi degli investimenti ammissibili dei mezzi e attrezzature di trasporto e con disposizioni speciali per la definizione di attivi materiali per gli aiuti per la tutela dell'ambiente - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (35) È necessario definire ulteriori condizioni cui sono soggette le misure di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della sovraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti non comprendano mezzi e attrezzature di trasporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali. |
| RINVII del considerando (35) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - dal considerando (35) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando
(35) a nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella
1Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli articoli 17 e 25 Articolo 17 Definizioni pag, 26 Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26 Articolo 19 Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 27 Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28 Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28 Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag,29 Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29 Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag, 29 Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29 |
| - motivi - consideranto di diritto - momento della concessione dell'aiuto - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (36)
In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1,
del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario
è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale |
| RINVIO del considerando (36) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - dal considerando (36) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - motivi - consideranto di fatto - presa in considerazione del fattore lavoro - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (37) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento. |
| - motivi - consideranto di fatto - obbligo di notifica degli aiuti ad hoc - esenzione di notifica per regimi di aiuti anche con impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante quali gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale - limite massimo al 50 % della componente ad hoc per gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - pag.6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento. |
| RINVII del considerando (38) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione |
| - dal considerando
(38) alle Modalità di
applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la |
| - dal considerando
(38) a nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli articoli 13 e 14
delle PMI pag, 25 all'
Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29 nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
agli articoli 28 e 29 nella
1Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori
svantaggiati e disabili pag, 36
agli articoli 40, 41 e 42 |
| RINVII dell'Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili pag, 18 |
| - nel paragrafo 1. lettera c punto i) dal (1) a Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale - GU L 302 del 1.11.2006 pag. 29 |
| - dal paragrafo 2. lettera c punto ii) alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 71 dell'11.3.200O pag. 14 |
| - dal paragrafo 2. lettera b) gli aiuti sotto forma di misure a
favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 29. nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella
Sezione 6
Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 all'Articolo 29 Articolo 28 Definizioni pag. 30 Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag. 30 |
| RINVIO dell'Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili pag, 18 |
| - dal paragrafo 1. ... Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. ... alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6 |
| RINVIO del considerando (18) pag, 4 - ref. 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili |
| - nel considerando (18) dal (4) a Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6. |
| RINVII dell'Articolo 5 Trasparenza degli aiuti pag, 19 |
| - dal paragrafo 1. lettera c punto i) a (1) Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale - GU L 302 del 1.11.2006 pag. 29 |
| - dal paragrafo 2. lettera c punto ii) alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 71 dell'11.3.200O pag. 14 |
| - dal paragrafo 2. lettera b) gli aiuti sotto forma di misure a
favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 29. nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella
Sezione 6
Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 all'Articolo 29 Articolo 28 Definizioni pag, 30 Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| RINVII dell'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag, 19 |
| - dal paragrafo 1. lettera e punto iv) se il progetto è un progetto EUREKA... a EUREKA |
| - dal paragrafo 2. lettera c ... mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale ... agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia - GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4. |
| RINVIO del considerando (16) pag, 3 e del considerando (23) pag, 4 |
| - dal considerando (16) e dal considerando (23) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| RINVII dell'Articolo 7 Cumulo pag, 20 |
| - dal paragrafo 1. nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag,19 |
| - dal paragrafo 1. al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| - nel paragrafo 3. dal (1) al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti dimportanza minore (de minimis) - GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5 |
| - dal paragrafo 4. nel Capo
II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e
disabili pag, 36 - all'Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag, 36 - all'Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag, 36 - all'Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili pag, 36 |
| -dal paragrafo 5. lettera
a) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di
rischio pag, 30 - all'Articolo 28 Definizioni pag, 30 - all'Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - dal paragrafo 5. lettera a e lettera b) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione pag, 31 - all'Articolo 30 Definizioni pag, 31 - all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32 - all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33 - all'Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale pag, 33 - all'Articolo Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33 - all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34 - all'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione pag, 34 - all'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato pag, 34 |
| - motivi - consideranto di fatto - possibilità di cumulo tra diverse categorie di aiuti - cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati - cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti - cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili - ref. Articolo 7 Cumulo |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unitamente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base dei relativi costi salariali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili. |
| RINVII dell'Articolo 8 Effetto di incentivazione pag, 20 |
| - dal paragrafo 3. lettera e) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 all'articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23 |
| - dal paragrafo 5. nel Capo
II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
pag, 26 - all'articolo 17 Definizioni pag, 26 - all'articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29 |
| - dal paragrafo 5. nel Capo
II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di
rischio pag, 30 - all'articolo 28 Definizioni pag, 30 - all'articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - dal paragrafo 5. nel Capo
II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori
svantaggiati e disabili pag, 36 - all'articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag, 36 - all'articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag, 36 - all'articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili pag, 36 |
| - motivi - consideranto di diritto - condizioni specifiche di effetto di incentivazione delle misure di agevolazione fiscale - effetto di incentivazione degli sgravi da imposte ambientali per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - ref. Articolo 8 Effetto di incentivazione |
| - pag.5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (31) Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1) e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo insieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il livello di inquinamento. |
| RINVIO del considerando (31) pag, 5 - ref. Articolo 8 Effetto di incentivazione |
| - dal (1) a Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 - Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/74/CE DIRETTIVA 2004/74/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE ALCUNI STATI MEMBRI APPLICHINO AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE GU L 157 del 30.4.2004, pag. 75 e dalla direttiva 2004/75/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2004/75/CE DEL 29.4.2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE CIPRO APPLICHI AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100 |
| RINVII dell'Articolo 9 Trasparenza pag, 21 |
| - dal paragrafo 1. all'Allegato III pag, 43 - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - dal paragrafo 4. al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| - dal paragrafo 4. nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag, 19 |
| - dal paragrafo 4. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione pag, 31 all'Articolo
31 Articolo 30
Definizioni pag, 31 |
| - dal paragrafo 4. all'Allegato II pag, 41 - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti dinvestimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| RINVIO del considerando (5) pag, 2 - ref .Articolo 9 |
| - dal considerando (5) al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| RINVIO del considerando (20) pag, 4 - ref .Articolo 9 |
| - dal considerando (20) alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6 |
| RINVIO dell'Articolo 10 Controllo pag, 21 |
| - dal paragrafo 1) nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 21, all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21 |
| - dal paragrafo 3) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - motivi - consideranto di diritto - garanzia della trasparenza e del controllo tramite inserimento, in tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento, di riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale - ref. Articolo 10 Controllo |
| - pag.2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo (5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale. |
| RINVIO del considerando (5) pag, 2 - ref. Articolo 10 Controllo |
| - dal considerando (5) a Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| - motivi - consideranto di fatto e di diritto - messa in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie - consequenze della mancanza di trasmissione delle informazioni necessarie - ref. Articolo 10 Controllo |
| - pag.2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo (6) Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un'indicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento. |
| RINVIO del considerando (6) pag, 2 - ref. Articolo 10 Controllo |
| - dal considerando (6) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - motivi - consideranto di diritto - trasparenza degli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia - ref. Articolo 10 Controllo |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo (21) Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia ove la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti , altresì ove la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (1). Vanno inoltre considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione. |
| RINVII del considerando (21) pag, 4 - ref. Articolo 10 Controllo |
| - dal considerando (21) a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 |
| - dal considerando (21) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando (21) al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29. |
| - dal considerando (21) (1) a Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10. |
| - dal considerando (21) a Allegato I Definizione di PMI pag, 38 |
| - motivi - consideranto di fatto - modalità di verifica del rispetto delle singoli soglie e delle intensità massime di aiuto - ref. Articolo 10 Controllo |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo (26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie. |
| RINVII del considerando (26) pag, 4 - ref. Articolo 10 Controllo |
| - dal considerando (26) nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag, 19 |
| - dal considerando (26) nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI all'Articolo 8 Effetto di incentivazione pag, 20 |
| RINVII dell'Articolo 11 Relazioni annuali pag, 22 |
| - dal paragrafo 1. nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI all'Articolo 9 Trasparenza pag. 21 |
| - dal paragrafo 3. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| RINVII dell'Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti |
| - dal paragrafo 2. lettera c) (2) al Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 |
| - dal paragrafo 2. lettera d) e dal paragrafo 3. lettera c) all'Allegato I Definizione di PMI pag, 38 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti |
| - pag. 6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (39)
Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti agli investimenti e
all'occupazione a favore delle PMI non devono prevedere, come nel caso del regolamento
(CE) n. 70/2001, la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite
maggiorazioni regionali. |
| RINVII del considerando (39) pag, 6 - ref. Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti |
| - dal considerando (39) al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33 |
| - dal considerando (39) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| - dal considerando (39)
nel Capo II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità
regionale pag, 23 agli articoli 13 e 14 Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23 |
| - dal considerando (39) nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE
CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
agli articoli 17 a 23 Articolo
17 Definizioni pag, 26 |
| RINVII dell'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione |
| - dagli paragrafi 1. , 7. e 9. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 1. all'Allegato III pag, 43 - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - dagli paragrafi 2. , 6. , 7. e 9 a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia - GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4. |
| - dagli paragrafi 2. e 7. a Allegato I Definizione di PMI pag, 38 |
| - dal paragrafo 4. ... aiuti regionali nel settore dei trasporti ... alle Attività dell'Unione europea Trasporti |
| - dagli paragrafi 4. , 7. e 10. all'Allegato II pag, 41 - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti dinvestimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione |
| - pag. 3 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (14)
Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire obiettivi regionali, ma è
destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del
regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. È pertanto opportuno che non
siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori
specifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a favore di attività del
settore siderurgico, del settore della costruzione navale, come contemplato dalla
comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di
Stato alla costruzione navale (2), e del settore delle
fibre sintetiche. Tuttavia, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo
importante nelle economie nazionali e che esercita in generale un effetto particolarmente
positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che siano esentati dall'obbligo di
notifica i |
| RINVII del considerando (14) pag, 3 - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione |
| - nel considerando (14) dal (2) alla Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale - GU C 173 del 8.7.2008 pag, 3 |
| - dal considerando (14) ... settore del turismo ... a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| esencateg |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione |
| - pag. 3 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (16)
La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal
campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che
sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È
pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a beneficiari di questo tipo e i regimi
di aiuti che non contemplano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di
questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo
3, del trattato CE. |
| RINVIO del considerando (16) pag, 3 - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione |
| - dal considerando (16) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| esencateg |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione |
| - pag. 6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (38)
I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei
lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle
piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a
partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un
beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza
all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad
altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola
impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo
sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione
regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto
opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano
esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli
aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe |
| RINVII del considerando (38) pag, 6 - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione |
| - nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23,
nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
. pag, 23 agli Articoli
13 e 14 Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23 Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24 |
| - nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23,
nella Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25 all'Articolo
16 Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag, 25 |
| - nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23,
nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli Articoli
17 e 25 Articolo 17 Definizioni pag, 26 Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29 |
| - nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23,
nella Sezione 6 Aiuti
sotto forma di capitale di rischio pag, 30 agli Articoli
28 e 29 Articolo 28 Definizioni pag, 30 Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23,
nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori
svantaggiati e disabili . pag, 36 all'Articolo
40 Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag, 36 |
| - dal considerando (38) all'Allegato III Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 pag, 43 |
| - dal considerando (38) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| esencateg |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione |
| - pag. 6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (40) Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a colmare le carenze delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. |
| RINVII del considerando (40) pag, 6 - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione |
| - dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Attività dell'Unione europea Politica regionale |
| - dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Politica regionale - Inforegio |
| - dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Sviluppo regionale |
| - dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Comitato delle regioni |
| RINVII dell'Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione |
| - dai paragrafi 1. , 3. e 4. lettera alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione |
| - pag. 7 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (43) Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario che il presente regolamento introduca una categoria di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente. La concessione di aiuti destinati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costituzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse. |
| RINVII del considerando (43) pag, 7 - ref. Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione |
| - dal considerando (43) all' Articolo
2 paragrafo 9. «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale,
come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro
in questione per il periodo 2007-2013; nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE
CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23
agli articoli 13 e 14 Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23 Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24 |
| - dal considerando (43) all' Articolo 2 paragrafo 9. «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013 a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia - GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4. |
| - dal considerando (43) all'Allegato I Definizione di PMI pag, 38 |
| - dal considerando (43) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25 all'Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag. 25 |
| RINVII dell'Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI |
| - dal paragrafo 1. e paragrafo 4. lettere a) e c) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 4 lettera a) a Politica regionale - Inforegio |
| - dal paragrafo 4 lettera a) a Glossaire
Inforegio Français:Ultrapériphériques |
| - dal paragrafo 4 lettera b) al Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006 , recante misure specifiche nel settore dellagricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 - GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 15 pag, 25 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI |
| - pag. 7 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (42) A differenza degli aiuti a finalità regionale, che possono essere concessi esclusivamente nelle zone assistite, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI possono essere accordati sia nelle zone assistite che in quelle non assistite. Gli Stati membri possono quindi concedere, nelle zone assistite, aiuti agli investimenti purché rispettino tutte le condizioni relative agli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione o tutte le condizioni relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI.- pag.7 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 |
| RINVII del considerando (42) pag, 7 - ref. Articolo 15 pag, 25 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI |
| - dal considerando (42) a Allegato I pag, 38 - Definizione di PMI |
| - dal considerando (42) nel Capo
II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23
agli articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
pag, 23 |
| - dal considerando (42) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23nella Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione
in favore delle PMI pag, 25 all' Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 |
| RINVII dell'Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag, 25 |
| - nel paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 2 all' Allegato I Definizione di PMI pag, 38 |
| RINVII del considerando (44) pag, 7 - ref. Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile |
| - nel considerando (44) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - nel considerando (44) a Inclusion et égalité des chances |
| - nel considerando (44) a PARITÀ DI OPPORTUNITÀ TRA LE DONNE E GLI UOMINI |
| - nel considerando (44) a Gender equality |
| - nel considerando (44) a La jurisprudence de la Cour européenne de justice |
| - nel considerando (44) a Institut europeen pour l'égalite entre les hommes et les femmes |
| - nel considerando (44) a Eurostat |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - pag. 7 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (45)
Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona
per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza
dell'approvvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, su un
livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La promozione
della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano
inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività
delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La
tutela dell'ambiente deve spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la forma
di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere
necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale riduzione potrebbe
aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi
dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei
costi ambientali può essere realizzata adottando normative |
| RINVIO del considerando (45) pag, 7 - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - dal considerando (45) a Strategia di Lisbona Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - pag. 7 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (46) Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, compresi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali. |
| RINVIO del considerando (46) pag, 7 - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - dal considerando (46) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 alla Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (47)
Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore della tutela ambientale
contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10 |
| RINVIO del considerando (47) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - nel considerando (47) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (48) È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottolineato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore. |
| RINVII del considerando (48) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - dal considerando (48) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando (48) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (49)
Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprattutto rispetto alla deduzione
dei benefici derivanti dall'investimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una
metodologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investimento. |
| RINVII del considerando (49) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - dal considerando (49) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando (49) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (50) Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo semplificato e il calcolo del costo integrale, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che i calcoli in questione siano certificati da un revisore esterno. |
| RINVIO del considerando (50) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni |
| - dal considerando (50) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 |
| RINVII dell'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie |
| - dal paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 2. lettera a), dal paragrafo 3. e dal paragrafo 5. Attività dell'Unione europea - Ambiente |
| - dal paragrafo 4. all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| - dal paragrafo 8. lettera a) al N-Lex, il portale comune di accesso al diritto nazionale |
| RINVIO del considerando (50) pag, 8 - ref. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie |
| - dal considerando (50) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 82 del 1.4.2008, pag. 1 e alla Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente - Gazzetta ufficiale C 37 del 03.02.2001. |
| RINVII dell'Articolo 19 Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie |
| - dal paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dai paragrafi 1., 3., 4., 6. alle Attività dell'Unione europea - Ambiente |
| - dal paragrafo 2. e paragrafo 6. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale, pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 19 pag, 27 Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| RINVII dei considerandi - ref. Articolo 19 pag, 27 Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| RINVII dell'Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 2. e dal paragrafo 4. alle Attività dell'Unione europea - Ambiente |
| - dal paragrafo 4. .... nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale, pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| RINVII dei considerandi - ref. Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| RINVII dell'Articolo 21 pag, 28 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 3. e dal paragrafo 5. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26 |
| - dal paragrafo 3. alle Attività dell'Unione europea - Ambiente - Disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| RINVII dei considerandi - ref. Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| - motivi - consideranto di diritto e di fatto - - ref. Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento |
| - pag.8 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (51) Per quanto riguarda gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione e gli aiuti ambientali agli investimenti volti a promuovere le fonti di energia rinnovabili, occorre che, ai fini dell'applicazione del regolamento, i costi aggiuntivi siano calcolati senza tenere conto di altre misure di aiuto concesse per gli stessi costi ammissibili, ad eccezione di altri aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente. |
| RINVII del considerando (51) pag, 8 - ref. Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento |
| - nel considerando (51) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23,
nella Sezione 6 Aiuti
per la tutela ambientale pag, 26 agli articoli 17 a 25 Articolo
17 Definizioni pag, 26 |
| RINVII dell'Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili |
| - dal paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 3 nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26 |
| RINVII dell'Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 2. all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| - dal paragrafo 3. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26 |
| - dal paragrafo 4. a Promuovere i biocarburanti come alternativa credibile al petrolio nei trasporti e a- Consultazione pubblica sulla strategia rinnovata per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| RINVII dei considerandi - ref. Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni |
| RINVII dell'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 1. e dal paragrafo 3. lettera alla Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2004/75/CE DEL 29.4.2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE CIPRO APPLICHI AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE - GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali |
| - pag. 5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (31)
Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in
materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo
procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi
da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del
Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione
dei prodotti energetici e dell'elettricità (1) e
contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano |
| RINVII del considerando (31) pag, 5 - ref. Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali |
| - dal considerando (31) (1) alla Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2004/75/CE DEL 29.4.2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE CIPRO APPLICHI AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE - GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100. |
| RINVII dell'Articolo 26 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza pag, 30 |
| - nel paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| RINVIO dell'Articolo 27 Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere |
| - nel paragrafo 1. a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
|
||
| RINVII dell'Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - nel paragrafo 1. lettera alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 4. a Allegato I Definizione di PMI pag, 38 |
| - dal paragrafo 4. a State Aid control Overview zone assistite |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (56)
L'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato
destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie
imprese sembra indicare che esistono, nella Comunità, alcuni fallimenti specifici del
mercato del capitale di rischio che riguardano alcuni tipi di investimenti in determinate
fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del |
| RINVII del considerando (29) pag, 9 - ref. Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio |
| - nel considerando (29) a Fondo europeo per gli investimenti |
| - nel considerando (29) a Banca europea per gli investimenti |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 30 Definizioni |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (57) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positive/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete. |
| RINVII del considerando (57) pag, 9 - ref. Articolo 30 Definizioni |
| - dal considerando (57) al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo - GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22 |
| - dal considerando (57) alla Comunicazione della Commissione relativa alla proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo - GU C 310 del 8.12.2005 pag, 10 e alla Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo - GU C 45 del 17.2.1996 pag, 5 |
| - dal considerando (57) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1 |
| - dal considerando (57) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 30 Definizioni |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (58) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato. |
| RINVII del considerando (58) pag, 9 - ref. Articolo 30 Definizioni |
| - dal considerando (60)all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| - dal considerando (60) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1 |
| - dal considerando (60) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione pag, 31 - all'Articolo 30 Definizioni pag, 31 - all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32 - all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33 - all'Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale pag, 33 - all'Articolo Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33 - all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34 - all'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione pag, 34 - all'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato pag, 34 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 30 Definizioni |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (59)
Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del
progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale,
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 30 Definizioni |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento. |
| RINVIO del considerando (60) pag, 9 - ref. Articolo 30 Definizioni |
| - dal considerando (60) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1 |
| RINVIO dell'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento. |
| RINVIO del considerando (60) pag, 9 - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo |
| - dal considerando (60) Nel settore agricolo ... specifiche disposizioni relative al settore agricolo ... alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1 |
| - dal considerando (60) ... Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte ... possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento ... ai considerandi (57), (58), (59) e nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 |
| RINVII dell'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 2. lettere a) e b) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| RINVII dell'Articolo 33 pag, 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 2. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione pag, 31 - all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 32 pag, 33 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni |
| RINVII dei considerandi - ref. Articolo 32 pag, 33 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni |
| RINVII dell'Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca |
| - dal paragrafo 1. e dal paragrafo 7. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 7 nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella
Sezione Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione pag, 31 all'Articolo 30
Definizioni pag, 31 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca |
| - pag. 2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili. |
| RINVII del considerando (9) pag, 2 - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca |
| - dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 |
| - dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 8 Aiuti alla formazione pag, 35 |
| - dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca |
| - pag. del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (10) Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in considerazione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno che il presente regolamento preveda unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (2).- pag.2 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 |
| RINVII del considerando (9) pag, 2 - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca |
| - dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 |
| - dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 |
| - dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 8 Aiuti alla formazione pag, 35 |
| - dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca |
| - pag. 2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (11)
Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla
trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca |
| - pag. 3 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (12) Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari. |
| RINVII del considerando (12) pag, 3 - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca |
| - dal considerando
(12) alla SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 NOVEMBRE 1964. - LA COMMISSIONE DELLA CEE
CONTRO IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E IL REGNO DEL BELGIO. - CAUSE RIUNITE 90 E 91/63.
|
| esencateg |
| RINVII dell'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative |
| - dai paragrafi 1. e 4. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 2. all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| - dal paragrafo 4. agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia - GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni |
| RINVII dei considerandi - ref. Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni |
| RINVII dell'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 2. a Allegato I Definizione di PMI pag, 38 |
| RINVIO dell'Articolo 39 Aiuti alla formazione pag, 35 |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| RINVII dell'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 5 . nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere pag, 30 all'Articolo 26 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza pag, 30 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni |
| RINVII dei considerandi - ref. Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni |
| RINVIO dell'Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali |
| - nel paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali |
| - pag. 5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (30) Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incentivazione quando la misura interessata determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occupazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di integrazione salariale beneficiava già in precedenza di un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 o approvato individualmente dalla Commissione, si presume che la condizione di un aumento netto del numero di lavoratori disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti, continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente regolamento. |
| RINVIO del considerando (50) pag, 5 - ref. Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali |
| - dal considerando (50) all' Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (61) La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappresentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche della Comunità e degli Stati membri. |
| RINVIO del considerando (61) pag, 9 - ref. Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali |
| - dal considerando (61) alle AZIONI SOCIALI PER GRUPPI DESTINATARI: DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO e all'INSERIMENTO SOCIALE E LOTTA CONTRO LA POVERTÀ |
| RINVII dell'Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali |
| - nel paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 5. alla legislazione nazionale del lavoro |
| - dal paragrafo 5. ai contratti collettivi in materia di contratti di lavoro |
| - motivi - consideranto di diritto e di fatto - effetto di incentivazione nel caso di impiego di lavoratori svantaggiati o disabili - continuazione delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 - ref. Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali |
| - pag.5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (30) Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incentivazione quando la misura interessata determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occupazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di integrazione salariale beneficiava già in precedenza di un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 o approvato individualmente dalla Commissione, si presume che la condizione di un aumento netto del numero di lavoratori disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti, continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente regolamento. |
| RINVIO del considerando (30) pag, 5 - ref. Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali |
| - nel considerando a Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU del 13.12.2002 pag, 3 |
| esencateg |
| - motivi - consideranto di fatto - - ref. Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali |
| - pag.9 del Regolamento (CE) n. 800/2008 (61) La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappresentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche della Comunità e degli Stati membri. |
| esencateg |
| - motivi - consideranto di diritto e di fatto - - ref. Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (64)
Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati incontrano ancora notevoli
difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Per questo motivo, appare giustificata
l'adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte ad incentivare le imprese
ad aumentare il livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori
appartenenti alle categorie svantaggiate. Il costo del lavoro rientra nei normali costi
operativi di ogni impresa. Risulta pertanto particolarmente importante che gli aiuti
all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili abbiano un effetto
positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a
permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere
integralmente. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dalla notifica
preventiva, se verosimilmente aiutano le suddette categorie a riaccedere al mercato del
lavoro o, per quanto riguarda i lavoratori disabili, |
| esencateg |
| - motivi - consideranto di fatto - - ref. Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali |
| - pag.10 del Regolamento (CE) n. 800/2008 (65)
Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali
possono essere calcolati in base al grado specifico di disabilità del lavoratore
interessato oppure concessi come somma forfettaria, a condizione che |
| RINVII dell'Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili |
| - dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal paragrafo 3. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36 all'Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag, 39 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto (30) (61) (64) (65)- ref. Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali |
| RINVII dei considerandi (30) (61) (64) (65)- ref. Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali |
| RINVII del considerando (66) pag, 10 - ref. Articolo 44 Disposizioni transitorie |
| - dal considerando (66) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando (66) al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29 |
| - dal considerando (66) nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21 |
| RINVII dell'Articolo 45 Entrata in vigore e applicabilità |
| - dall'Articolo 45 a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| Allegato I |
| Definizione di PMI pag, 38 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (53) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1). |
| RINVIO del considerando (53) pag, 10 - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - dal considerando (53) (1) a Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (54)
Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in
generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - pag. 10 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (55) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, rispetto alle imprese di medie dimensioni. |
| RINVII del considerando (55) pag, 10 - ref. Allegato I Definizione di PMI |
| - dal considerando (55) a Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23, al paragrafo 4. all'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag. 23 |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23, al paragrafo 9. lettere a) e b) all'Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag. 24 |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 al paragrafo 2. lettere a) e b) all'Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag. 25 |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 5. all'Articolo 19 Aiuti per lacquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o allinnalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag. 27 |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 3. all'Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag. 28 |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 4. all'Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag. 28 |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. all'Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag. 29 |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. all'Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag. 29 |
| - dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. all'Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag. 29 |
| - dal considerando (55)nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 al paragrafo 4 lettera a) all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag. 32 |
| RINVII dell'Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - dal Titolo nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21 |
| - dal Titolo nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 alla Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 |
| - dall' paragrafo 8. alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6 |
| - motivi - consideranto di diritto - garanzia della trasparenza e del controllo tramite inserimento, in tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento, di riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - pag.2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale. |
| RINVIO del considerando (5) pag, 2 - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - dal considerando (5) al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| - motivi - consideranto di diritto - applicazione solo agli aiuti trasparenti - aiuti trasparenti consistenti in prestiti - aiuti trasparenti sotto forma di misure fiscali - sgravi da imposte ambientali - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (20)
Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e dell'efficacia dei controlli, è
opportuno applicare il presente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti
trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione
l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei
rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli |
| RINVIO del considerando (20) pag, 4 - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - dal considerando (20) alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (57) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positive/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (58) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato. |
| RINVIO del considerando (58) pag, 9 - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - dal considerando (58)all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI |
| - dal considerando (58) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1 |
| - dal considerando (58) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI
pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione pag, 31 - all'Articolo 30 Definizioni pag, 31 - all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32 - all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33 - all'Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale pag, 33 - all'Articolo Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33 - all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34 - all'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione pag, 34 - all'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato pag, 34 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (59)
Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del
progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale,
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - pag. 9 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento. |
| RINVIO del considerando (60) pag, 9 - - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - dal considerando (60) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1 |
| RINVII dell'Allegato II* Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| - dal Titolo nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21 |
| - dal paragrafo 5. Regione (livello NUTS 3) a Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) - GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1 |
| - dal paragrafo 6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) a Main characteristics of the NUTS o alle Caractéristiques principales de la NUTS |
| - dal paragrafo 8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento con nomenclatura PRODCOM/NACE a PRODCOM e a NACE Rev. 2 - Statistical classification of economic activities |
| - dal paragrafo 8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento con nomenclatura CPA a CPA |
| - dal paragrafo 11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro. alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6 |
| - dal paragrafo 12. Intensità di aiuto (% in ESL) nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 20, all'Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili pag, 18 |
| Allegato III - pag, 43 |
| Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 - modah |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - pag. 3 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (16)
La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli
scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal
campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che
sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È
pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a beneficiari di questo tipo e i regimi
di aiuti che non contemplano |
| RINVII del considerando (16) ... pag, 3 - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - dal considerando (16) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando (16) a Attività dell'Unione europea - Concorrenza |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - pag. 5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (32)
Inoltre, data la difficoltà insita nel calcolare l'effetto di incentivazione di un aiuto
ad hoc concesso a grandi imprese, è opportuno che tale forma di aiuto sia esclusa dal
campo di applicazione del presente regolamento. La Commissione esaminerà l'esistenza di
detto effetto di incentivazione nel contesto della notifica dell'aiuto in questione, sulla
base dei criteri stabiliti nelle discipline, negli |
| RINVIO del considerando (32) pag, 5 - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando (32) nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 20, all'Articolo 8 Articolo 8 Effetto di incentivazione pag, 20 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - pag. 5 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (33)
Per garantire la trasparenza e il controllo efficace, conformemente all'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 994/98, è opportuno prevedere un modulo tipo ad uso |
| RINVII del considerando (33) pag, 5 - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando (33) al Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali - GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1 |
| - dal considerando (33) al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| - motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - pag. 6 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (38)
I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei
lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle
piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a
partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un |
| RINVII del considerando (38) pag, 6 - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - dal considerando (38) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1 |
| - dal considerando
(38) a nel
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità
regionale pag, 23 agli
artt.
nella 1Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29 nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
agli artt. nella
1Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori
svantaggiati e disabili pag, 36
agli artt. |
| RINVII nella PARTE I dell'Allegato III Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - dall' (1) NUTS - Nomenclatura delle unità territoriali statistiche. a Nomenclature commune des unités territoriales statistiques |
| - dal (2) Articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato; articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, zone miste, zone non ammissibili agli aiuti a finalità regionale. a |
| - dal (3) Periodo durante il quale l'autorità erogatrice si può impegnare a concedere l'aiuto. a |
| - dal (4) Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti. a |
| - dal (5) NACE Rev.2 - Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. a Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici Testo rilevante ai fini SEE - GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1 |
| - dal (6) Per un regime di aiuti: indicare limporto annuo totale della dotazione prevista ai sensi del regime o limporto stimato del minor gettito fiscale per anno, per tutti gli strumenti di aiuto contemplati dal regime. a |
| - dal (7) Per un aiuto ad hoc: indicare l'importo complessivo dell'aiuto/del minor gettito fiscale. a |
| - dal (8) Per le garanzie indicare l'importo (massimo) del credito garantito. a |
| - dal (9) Se applicabile, riferimento alla decisione della Commissione che approva la metodologia utilizzata ai fini del calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, in linea con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento a |
| RINVII nella PARTE II dell'Allegato III Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| (1) In caso di aiuti ad hoc a finalità regionale che integrano aiuti concessi a norma di uno o più regimi di aiuti, indicare sia l'intensità di aiuto a norma del regime che l'intensità dell'aiuto ad hoc. |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |