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regolamento generale di esenzione per categoria

Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 214 del 9.8.2008, pag.3

TABELLA dei RINVII nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

 

visto il trattato visto il regolamento dopo avere pubblicato sentito il parere

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CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1 - Campo di applicazione Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione Articolo 4 - Intensità di aiuto e costi ammissibili Articolo 5 - Trasparenza degli aiuti
Articolo 6 - Soglie di notifica individuali Articolo 7 - Cumulo Articolo 8 - Effetto di incentivazione Articolo 9 - Trasparenza Articolo 10 - Controllo
Articolo 11 - Relazioni annuali Articolo 12 - Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti      

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CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO
Sezione 1 Aiuti a finalità regionale
Articolo 13 - Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione Articolo 14 - Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI 
Articolo 15 - Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile
Articolo 16 - Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile
Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale
Articolo 17 - Definizioni Articolo 18 - Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie Articolo 19 - Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie Articolo 20 - Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore
Articolo 21 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico . Articolo 22 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento Articolo 23 - Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili Articolo 24 - Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
Articolo 25 - Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere
Articolo 26 - Aiuti alle PMI per servizi di consulenza Articolo 27 - Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere
Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
Articolo 28 - Definizioni Articolo 29 - Aiuti sotto forma di capitale di rischio
Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
Articolo 30 - Definizioni Articolo 31 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo Articolo 32 - Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica Articolo 33 - Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale
Articolo 34 - Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca Articolo 35 - Aiuti a nuove imprese innovative Articolo 36 - Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione Articolo 37 - Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
Sezione 8 Aiuti alla formazione
Articolo 38 - Definizioni Articolo 39 - Aiuti alla formazione
Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili
Articolo 40 - Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali Articolo 41 - Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali Articolo 42 - Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili

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CAPO III DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43 - Abrogazione Articolo 44 - Disposizioni transitorie Articolo 45 - Entrata in vigore e applicabilità

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Allegati      
Allegato I - Definizione di PMI Allegato II - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9,paragrafo 4 Allegato II - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti
d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui
all'articolo 9, paragrafo 4
Allegato III - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1

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RINVIO del visto il trattato pag, 1
- dal visto il trattato che istituisce la Comunità europea, a   Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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RINVIO dell'(1) visto il regolamento pag, 1
- nel visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998 ... dal (1) a   Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali - GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

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RINVIO del dopo avere pubblicato pag, 1
- nel dopo avere pubblicato ... dal (2) a Invito a presentare osservazioni in merito al progetto di regolamento generale di esenzione per categoria della Commissione in materia di aiuti di Stato - GU C 210 dell'8.9.2007, pag. 14.

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RINVIO del sentito il parere pag, 1
- dal sentito il parere del ... a Comitato consultivo in materia di aiuti di Stato - Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali - GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

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RINVII dell'Articolo 1 Campo di applicazione
- dal paragrafo 3. lettera a (1) a Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura   -   GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
- dal paragrafo 3. lettera b al Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 - GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.
- dal paragrafo 5. Il presente regolamento non si applica agli aiuti ad hoc concessi a grandi imprese, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 all'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag. 23

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RINVII del considerando (2) pag, 1   - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- dal (2) alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- nel considerando (2) dal (3) a Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. - Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 - Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione - GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85
- nel considerando (2) dal (4) a Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo - GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22
- nel considerando (2) dal (5) a Aiuti di Stato e capitale di rischio - GU C 235 del 21.8.2001, pag. 3.
- nel considerando (2) dal (6) a Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese - GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.
- nel considerando (2) dal (7) a Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

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RINVII del considerando (3) pag, 1  - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- dal considerando (3) alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- nel considerando (3) dal (8) a Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione. - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. - Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006 - Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione - GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85
- nel considerando (3) dal (9) a Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1976/2006. - Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione - (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85)
- nel considerando (3) dal (10) a Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale - GU L 302 dell'1.11,2006, pag. 29.
- nel considerando (3) dal (11) a Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo - GU C 45 del 17. 2.1996, pag. 5.
- nel considerando (3) dal (12) a La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2001 - GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3.
- nel considerando (3) dal (13) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 82 del 1.4.2008, pag. 1 e alla Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente - Gazzetta ufficiale C 37 del 03.02.2001
- nel considerando (3) dal (14) a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13

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RINVIO del considerando (7) pag, 2  - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- dal (7) alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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RINVIO del considerando (13) pag, 3  - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- nel considerando (13) dal (1) a Regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera - GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 - Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto delle società, politica della concorrenza, agricoltura (compresa la normativa veterinaria e fitosanitaria), politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, energia, ambiente, cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, unione doganale, relazioni esterne, politica estera e di sicurezza comune e istituzioni, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania - GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

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RINVIO del considerando (15) pag, 3 - ref. Articolo 1 Campo di applicazione
- nel considerando (15) dal (3) agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà - GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

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RINVII dell'Articolo 2 Definizioni pag, 16
- dal paragrafo 1) «aiuti»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato a  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 7) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal paragrafo 8)  «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal paragrafo 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013; nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24
- dal paragrafo 9) «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013 a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia -  GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.
- dal paragrafo 10) «attivi materiali»: fatto salvo l'articolo 17, punto 12), gli attivi relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26   all'Articolo 17 Definizioni, paragrafo 12)
- dal paragrafo 17) «aiuti agli investimenti»: gli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione ai sensi dell'articolo 13 ... nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 all'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
- dal paragrafo 17) ... gli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI ai sensi dell'articolo 15 ... nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 all'Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25
- dal paragrafo 17) ... e gli aiuti agli investimenti a favore della tutela dell'ambiente ai sensi degli articoli da 18 a 23; nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli articoli da 18 a 23
Articolo 17 Definizioni pag, 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26
Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 27

Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28
Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28
Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag, 29
Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29
- dal paragrafo 18) lettera b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) all'International Standard Classification of EducationI S C E D 1997 - UPPER SECONDARY EDUCATION (ISCED 3)
- dal paragrafo 22) lettera a) «prodotti agricoli»: nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura - GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
- dal paragrafo 22) lettera b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri); alla Nomenclatura combinata, tariffa doganale comune e tariffa integrata delle Comunità europee (Taric)
- dal paragrafo 22) lettera c) prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1) al   Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) - GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
- dal 25) «attività turistiche»: le seguenti attività ai sensi della NACE revisione 2 al Regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 , che modifica alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici ai fini dell’applicazione della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 - Gazzetta ufficiale n. L 216 del 21/08/2007 pag, 10 - Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici - GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1. - Regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro - GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28. - Regolamento modificato dal Regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1726/1999 per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro - GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11 - Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee - GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1

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- motivi - consideranto di fatto e di diritto- definizione dei termini rilevanti nel contesto di diverse categorie di aiuti - ref. Articolo 2 Definizioni
- pag.3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(17) Per garantire l'applicazione coerente delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e per semplificare le procedure amministrative, è opportuno armonizzare la definizione dei termini che sono rilevanti nel contesto delle diverse categorie di aiuti contemplate dal presente regolamento.

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RINVII dell'Articolo 3 Condizioni per l'esenzione pag, 18
- dal paragrafo 1. I regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ... - dal paragrafo 2. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di cui al paragrafo 1 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ...- dal paragrafo 3. Gli aiuti ad hoc che soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le rilevanti disposizioni di cui al capo II del medesimo, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ... alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto - necessità ed incentivo allo sviluppo dell'aiuto - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(28) Per garantire che l'aiuto sia necessario e costituisca un incentivo allo sviluppo di ulteriori attività o progetti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli aiuti in favore di attività che il beneficiario avvierebbe comunque alle normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli aiuti concessi alle PMI contemplati dal presente regolamento, si dovrebbe ritenere che tale incentivo sussiste se l'impresa ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro prima di avviare le attività relative all'esecuzione del progetto o dell'attività sovvenzionati. Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di capitale di rischio a favore delle PMI, le condizioni di cui al presente regolamento, relative segnatamente alla dimensione delle rate di investimento per impresa destinataria, al grado di coinvolgimento degli investitori privati e alle dimensioni dell'impresa, nonché alla fase di attività finanziata, garantiscono l'effetto di incentivazione della misura.

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RINVII del considerando (28) pag, 5 - - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (28) a Allegato I  pag, 38 - Definizione di PMI
- dal considerando (28) a nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 agli articoli 28 e 29
Articolo 28 Definizioni pag, 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30

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- motivi - consideranto di fatto - condizioni supplementari in caso di aiuto a beneficio di una grande impresa - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(29) Qualora un aiuto contemplato dal presente regolamento sia concesso a beneficio di una grande impresa, è opportuno che lo Stato membro verifichi, oltre alle condizioni che si applicano alle PMI, se il beneficiario ha analizzato, in un documento interno, la fattibilità del progetto o dell'attività sovvenzionati in presenza o in assenza dell'aiuto.
È opportuno che lo Stato membro verifichi che tale documento interno confermi un aumento sostanziale delle dimensioni o della portata del progetto o dell'attività, un aumento sostanziale dell'importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l'attività sovvenzionati o una riduzione sostanziale dei tempi per il completamento del progetto o dell'attività interessati. Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, l'effetto di incentivazione può essere comprovato anche sulla base del fatto che il progetto di investimento non sarebbe stato realizzato in quanto tale nella regione assistita interessata in assenza di aiuti.

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RINVII del considerando (29) pag, 5 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (29) a Allegato I  pag, 38 - Definizione di PMI
- dal considerando (28) a Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 pag, 41
- dal considerando (28) a nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 agli articoli 28 e 29
Articolo 28 Definizioni pag, 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- dal considerando (28) a nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli articoli 13 e 14         Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24
-
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia -     GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.

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- motivi - consideranto di diritto - ulteriori condizioni relative ai fallimenti o alle carenze del mercato per corrispondere all'interesse della Comunità, alla restrizione del campo di applicazione agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali, con esclusione nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo dei costi degli investimenti ammissibili dei mezzi e attrezzature di trasporto e con disposizioni speciali per la definizione di attivi materiali per gli aiuti per la tutela dell'ambiente  - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(35) È necessario definire ulteriori condizioni cui sono soggette le misure di aiuto esentate in virtù del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, per corrispondere all'interesse della Comunità, gli aiuti in questione devono essere proporzionati ai fallimenti o alle carenze del mercato a cui si deve porre rimedio. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti, è pertanto opportuno restringere il campo di applicazione del presente regolamento agli aiuti connessi a determinati investimenti materiali e immateriali. Tenuto conto della sovraccapacità della Comunità e degli specifici problemi di distorsione della concorrenza nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, è opportuno che i costi degli investimenti ammissibili per le imprese la cui principale attività economica riguarda tali settori dei trasporti non comprendano mezzi e attrezzature di trasporto. Ai fini degli aiuti per la tutela dell'ambiente, la definizione di attivi materiali è soggetta a disposizioni speciali.

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RINVII del considerando (35) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (35) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal considerando (35) a nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella 1Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli articoli 17 e 25
Articolo 17 Definizioni pag, 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26

Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 27
Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28
Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28
Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag,29
Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29
Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag, 29
Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29

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- motivi - consideranto di diritto - momento della concessione dell'aiuto - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(36) In linea con i principi che disciplinano gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, si deve ritenere che l'aiuto è concesso nel momento in cui al beneficiario è conferito, ai sensi dell'ordinamento giuridico nazionale
applicabile, il diritto per legge di ricevere l'aiuto.

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RINVIO del considerando (36) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (36) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranto di fatto - presa in considerazione del fattore lavoro - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(37) Per non favorire il fattore capitale di un investimento rispetto al fattore lavoro, è opportuno che il presente regolamento contempli la possibilità di misurare gli aiuti agli investimenti in favore delle PMI e gli aiuti regionali in base ai costi dell'investimento oppure ai costi relativi ai posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento.

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- motivi - consideranto di fatto - obbligo di notifica degli aiuti ad hoc - esenzione di notifica per regimi di aiuti anche con impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante quali gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale - limite massimo al 50 % della componente ad hoc per gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- pag.6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento.

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RINVII del considerando (38) pag, 6 - ref. Articolo 3 Condizioni per l'esenzione
- dal considerando (38) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE

e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la

Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

- dal considerando (38) a nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE

PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23,                           

nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli articoli

13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23    
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24


nella
Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore

delle PMI pag, 25 all' Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25

nella
Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25 all'Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag, 25

nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26   all'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29                     

nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30  agli articoli 28 e 29
Articolo 28 Definizioni pag, 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 ... gli aiuti  concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo   individuale   

nella 1Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36 agli articoli 40, 41 e 42
Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag, 36
Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto  forma di integrazioni salariali pag, 36
Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili pag, 36

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RINVII dell'Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili pag, 18
- nel paragrafo 1. lettera c punto i) dal (1) a Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale  - GU L 302 del 1.11.2006 pag. 29
- dal paragrafo 2. lettera c punto ii) alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 71 dell'11.3.200O pag. 14
- dal paragrafo 2. lettera b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 all'Articolo 29
Articolo 28 Definizioni pag. 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag. 30

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RINVIO dell'Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili pag, 18
- dal paragrafo 1. ... Gli aiuti erogabili in più rate sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. ... alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6

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RINVIO del considerando (18) pag, 4 - ref. 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili
- nel considerando (18) dal (4)  a Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

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RINVII dell'Articolo 5 Trasparenza degli aiuti pag, 19
- dal paragrafo 1. lettera c punto i) a (1)  Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale  - GU L 302 del 1.11.2006 pag. 29
- dal paragrafo 2. lettera c punto ii) alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 71 dell'11.3.200O pag. 14
- dal paragrafo 2. lettera b) gli aiuti sotto forma di misure a favore del capitale di rischio, ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 29. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 all'Articolo 29
Articolo 28 Definizioni pag, 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30

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RINVII dell'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag, 19
- dal paragrafo 1. lettera e punto iv) se il progetto è un progetto EUREKA... a EUREKA
- dal paragrafo 2. lettera c ... mappa nazionale degli aiuti a finalità regionale ... agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia - GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.

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RINVIO del considerando (16) pag, 3 e del considerando (23) pag, 4
- dal considerando (16) e dal considerando (23) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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RINVII dell'Articolo 7 Cumulo pag, 20
- dal paragrafo 1. nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag,19
- dal paragrafo 1. al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
- nel paragrafo 3. dal (1) al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) -   GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5
- dal paragrafo 4. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36
  -
all'Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag, 36
  -
all'Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag, 36
  -
all'Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili pag, 36
-dal paragrafo 5. lettera a) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
  - all'Articolo 28 Definizioni pag, 30
  -
all'Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- dal paragrafo 5. lettera a e lettera b) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
  - all'Articolo 30 Definizioni pag, 31
  -
all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32
  -
all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33
  -
all'Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà     industriale pag, 33
  -
all'Articolo Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33
  -
all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34
  -
all'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione pag, 34
  -
all'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato pag, 34

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- motivi - consideranto di fatto - possibilità di cumulo tra diverse categorie di aiuti - cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati - cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti - cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili - ref. Articolo 7 Cumulo
- pag.4 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(27) È inoltre opportuno che il presente regolamento precisi le circostanze in cui è possibile il cumulo tra diverse categorie di aiuti da esso contemplate. Per quanto riguarda il cumulo di aiuti contemplati dal presente regolamento con aiuti di Stato da esso non contemplati, occorre tener presente la decisione della Commissione che autorizza gli aiuti non contemplati dal presente regolamento, unitamente alle norme in materia di aiuti di Stato su cui detta decisione si basa. È opportuno prevedere disposizioni speciali per il cumulo degli aiuti in favore dei lavoratori disabili con altre categorie di aiuti, segnatamente gli aiuti agli investimenti, che possono essere calcolati sulla base dei relativi costi salariali. Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di cumulo tra misure di aiuto con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto senza costi ammissibili individuabili.

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RINVIO del considerando (31) pag, 5
- nel considerando (31) dal (1) a   Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 - Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/74/CE DIRETTIVA 2004/74/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE ALCUNI STATI MEMBRI APPLICHINO AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE GU L 157 del 30.4.2004, pag. 75 e dalla direttiva 2004/75/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2004/75/CE DEL 29.4.2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE CIPRO APPLICHI AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100

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RINVII dell'Articolo 8 Effetto di incentivazione pag, 20
- dal paragrafo 3. lettera e) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 all'articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
- dal paragrafo 5. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26
  - all'articolo 17 Definizioni pag, 26
  - all'articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29
- dal paragrafo 5. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
  - all'articolo 28 Definizioni pag, 30
  -
all'articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- dal paragrafo 5.  nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36
  - all'articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali pag, 36
  -
all'articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag, 36
  -
all'articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili pag, 36

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- motivi - consideranto di diritto - condizioni specifiche di effetto di incentivazione delle misure di agevolazione fiscale - effetto di incentivazione degli sgravi da imposte ambientali per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - ref. Articolo 8 Effetto di incentivazione
- pag.5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(31) Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1) e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo insieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il livello di inquinamento.

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RINVIO del considerando (31) pag, 5 - ref. Articolo 8 Effetto di incentivazione
- dal (1) a   Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51 - Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/74/CE DIRETTIVA 2004/74/CE DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE ALCUNI STATI MEMBRI APPLICHINO AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE GU L 157 del 30.4.2004, pag. 75 e dalla direttiva 2004/75/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2004/75/CE DEL 29.4.2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE CIPRO APPLICHI AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100

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RINVII dell'Articolo 9 Trasparenza pag, 21
- dal paragrafo 1. all'Allegato III pag, 43 - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1
- dal paragrafo 4. al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23
- dal paragrafo 4. nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag, 19
- dal paragrafo 4. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 all'Articolo 31

Articolo 30 Definizioni pag, 31
Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32

- dal paragrafo 4. all'Allegato II pag, 41 - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4

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RINVIO del considerando (5) pag, 2 - ref .Articolo 9
- dal considerando (5) al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23

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RINVIO del considerando (20) pag, 4 - ref .Articolo 9
- dal considerando (20) alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6

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RINVII del considerando (21) pag, 4 - ref .Articolo 9
- dal considerando (21) alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6
- dal considerando (21)  al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale  - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29
- dal considerando (21)  agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13
- dal considerando (21)  alle Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- nel considerando dal(1)  alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

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RINVIO dell'Articolo 10 Controllo pag, 21
- dal paragrafo 1) nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 21, all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21
- dal paragrafo 3) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranto di diritto - garanzia della trasparenza e del controllo tramite inserimento, in tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento, di riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale - ref. Articolo 10 Controllo
- pag.2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo

(5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.

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RINVIO del considerando (5) pag, 2 - ref. Articolo 10 Controllo
- dal considerando (5) a   Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23

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- motivi - consideranto di fatto e di diritto - messa in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie - consequenze della mancanza di trasmissione delle informazioni necessarie - ref. Articolo 10 Controllo
- pag.2 del Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo

(6) Al fine di controllare l'attuazione di detto regolamento, la Commissione deve essere messa inoltre in condizione di ricevere dagli Stati membri tutte le informazioni necessarie riguardanti le misure attuate in forza del presente regolamento. La mancata trasmissione, entro termini ragionevoli, da parte degli Stati membri delle informazioni relative a dette misure di aiuto può pertanto essere considerata un'indicazione del mancato rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento. Nel constatare questa omissione, la Commissione può pertanto decidere di sospendere, per il futuro, l'applicazione del presente regolamento, o della sua parte rilevante, per quanto riguarda lo Stato membro interessato e che tutte le misure di aiuto successive, comprese le misure nuove di aiuti individuali concesse a titolo di regimi di aiuti precedentemente di rilevanza del presente regolamento, debbano essere notificate alla Commissione conformemente all'articolo 88 del trattato. Non appena lo Stato membro provvede a fornire informazioni corrette e complete, la Commissione può decidere di applicare di nuovo pienamente il regolamento.

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RINVIO del considerando (6) pag, 2 - ref. Articolo 10 Controllo
- dal considerando (6) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranto di diritto - trasparenza degli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia - ref. Articolo 10 Controllo
- pag.4 del Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo

(21) Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia ove la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti , altresì ove la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (1). Vanno inoltre considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione.

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RINVII del considerando (21) pag, 4 - ref. Articolo 10 Controllo
- dal considerando (21) a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13
- dal considerando (21) a   Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal considerando (21) al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29.
- dal considerando (21) (1) a Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie - GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10. 
- dal considerando (21) a  Allegato I Definizione di PMI pag, 38

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- motivi - consideranto di fatto - modalità di verifica del rispetto delle singoli soglie e delle intensità massime di aiuto - ref. Articolo 10 Controllo
- pag.4 del Regolamento (CE) n. 800/2008 - ref. Articolo 10 Controllo

(26) Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento, occorre tenere conto dell'importo totale degli aiuti pubblici concessi all'attività o al progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

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RINVII del considerando (26) pag, 4 - ref. Articolo 10 Controllo
- dal considerando (26) nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag, 19
- dal considerando (26) nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI all'Articolo 8 Effetto di incentivazione pag, 20

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RINVII dell'Articolo 11 Relazioni annuali pag, 22
- dal paragrafo 1. nel CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI all'Articolo 9 Trasparenza pag. 21
- dal paragrafo 3.  alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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RINVII dell'Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti
- dal paragrafo 2. lettera c) (2) al Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("Regolamento comunitario sulle concentrazioni") (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1
- dal paragrafo 2. lettera d)  e dal paragrafo 3. lettera c) all'Allegato I Definizione di PMI pag, 38

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti
- pag. 6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(39) Le disposizioni del presente regolamento relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione a favore delle PMI non devono prevedere, come nel caso del regolamento (CE) n. 70/2001, la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali.
Tuttavia, è opportuno che le intensità massime di aiuto di cui alle norme in materia di aiuti regionali possano essere concesse anche alle PMI sotto forma di aiuti a finalità regionale agli investimenti, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione. Analogamente, le disposizioni relative agli aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente non dovrebbero prevedere la possibilità di aumentare le intensità massime di aiuto tramite maggiorazioni regionali. Le intensità massime di aiuto indicate nella norma relativa gli aiuti a finalità regionale possono tuttavia essere applicate ai casi di progetti aventi un impatto positivo sull'ambiente, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla concessione degli aiuti regionali agli investimenti..

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RINVII del considerando (39) pag, 6 - ref. Articolo 12 Condizioni specifiche applicabili agli aiuti agli investimenti
- dal considerando (39) al  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33
- dal considerando (39) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal considerando (39) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
- dal considerando (39) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26   agli articoli 17 a 23

Articolo 17 Definizioni pag, 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26
Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 27
Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28
Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28
Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag, 29
Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29

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RINVII dell'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- dagli paragrafi 1. , 7. e 9.  alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 1. all'Allegato III pag, 43 - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1
- dagli paragrafi 2. , 6. , 7. e 9 a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia -  GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.
- dagli paragrafi 2. e 7. a  Allegato I Definizione di PMI pag, 38
- dal paragrafo 4. ... aiuti regionali nel settore dei trasporti ... alle Attività dell'Unione europea Trasporti
- dagli paragrafi 4. , 7. e 10. all'Allegato II pag, 41 - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- pag. 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(14) Se un regime di aiuti regionali si prefigge di conseguire obiettivi regionali, ma è destinato a particolari settori dell'economia, gli obiettivi e i probabili effetti del regime possono essere settoriali piuttosto che orizzontali. È pertanto opportuno che non siano esentati dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti regionali destinati a settori specifici di attività economiche, nonché gli aiuti regionali a favore di attività del settore siderurgico, del settore della costruzione navale, come contemplato dalla comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale (2), e del settore delle fibre sintetiche. Tuttavia, considerato che il settore del turismo svolge un ruolo importante nelle economie nazionali e che esercita in generale un effetto particolarmente positivo sullo sviluppo regionale, è opportuno che siano esentati dall'obbligo di notifica i
regimi di aiuti regionali a favore di attività turistiche.

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RINVII del considerando (14) pag, 3   - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- nel considerando (14) dal (2) alla Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale  - GU C 173 del 8.7.2008 pag, 3
- dal considerando (14) ... settore del turismo ... a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
 

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- pag. 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(16) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a beneficiari di questo tipo e i regimi di aiuti che non contemplano disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
Tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.

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RINVIO del considerando (16) pag, 3 - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- dal considerando (16) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- pag. 6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(38) I regimi di aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali, gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti, gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione, gli aiuti a imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio ad un beneficiario a titolo individuale possono avere un impatto considerevole sulla concorrenza all'interno del mercato rilevante in quanto il beneficiario viene favorito rispetto ad altre imprese che non ne hanno fruito. Essendo concesso esclusivamente ad una sola impresa, l'aiuto ad hoc avrà verosimilmente un limitato effetto strutturale positivo sull'ambiente, sull'occupazione di lavoratori disabili e svantaggiati, sulla coesione regionale o sul fallimento del mercato relativo al capitale di rischio. È pertanto opportuno che i regimi di aiuti che riguardano le succitate categorie di aiuti siano esentati in forza del presente regolamento e che siano notificati alla Commissione gli aiuti ad hoc. Il presente regolamento dovrebbe
tuttavia esentare gli aiuti regionali ad hoc ove essi siano utilizzati per integrare gli aiuti concessi nel quadro di un regime di aiuti agli investimenti a finalità regionale, con un limite massimo della componente ad hoc fissato al 50 % dell'aiuto totale da accordare all'investimento.

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RINVII del considerando (38) pag, 6   - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale . pag, 23 agli Articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25 all'Articolo 16
Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag, 25
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli Articoli 17 e 25
Articolo 17 Definizioni pag, 26
Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30 agli Articoli 28 e 29
Articolo 28 Definizioni pag, 30
Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- nel considerando (38) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili . pag, 36 all'Articolo 40
Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali  pag, 36
- dal considerando (38) all'Allegato III Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 pag, 43
- dal considerando (38) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- pag. 6 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(40) Gli aiuti di Stato a finalità regionale, essendo volti a colmare le carenze delle regioni sfavorite, promuovono la coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso. Gli aiuti di Stato a finalità regionale hanno come obiettivo lo sviluppo delle regioni più sfavorite, tramite incentivi agli investimenti e la creazione di posti di lavoro nel contesto dello sviluppo sostenibile. Essi promuovono la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di stabilimenti esistenti, la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente in nuovi prodotti aggiuntivi o un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

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RINVII del considerando (40) pag, 6 - ref. Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Attività dell'Unione europea Politica regionale
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Politica regionale - Inforegio
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Sviluppo regionale
- dal considerando (40) ...coesione economica, sociale e territoriale degli Stati membri e della Comunità nel suo complesso...a Comitato delle regioni

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RINVII dell'Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
- dai paragrafi 1. , 3. e 4. lettera  alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
- pag. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(43) Nelle regioni assistite si osserva che lo sviluppo economico è ostacolato da livelli relativamente bassi di attività imprenditoriale e, in particolare, dal fatto che il numero delle imprese di nuova costituzione è addirittura inferiore alla media. Risulta pertanto necessario che il presente regolamento introduca una categoria di aiuto, che può essere concesso in aggiunta agli aiuti a finalità regionale agli investimenti, per fornire incentivi a sostegno della nuova costituzione di imprese e della prima fase di sviluppo delle piccole imprese nelle aree assistite. Onde garantire che siano mirati in maniera efficace, risulta che gli aiuti di questo tipo dovrebbero essere modulati in base alle difficoltà incontrate da ciascuna categoria di regione. Inoltre, per evitare l'inaccettabile rischio di distorsioni della concorrenza, compreso il rischio di spiazzamento delle imprese esistenti, essi dovrebbero essere strettamente destinati alle piccole imprese, avere ammontare limitato e decrescente. La concessione di aiuti destinati esclusivamente alle piccole imprese di nuova costituzione o alle imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile può avere effetti incentivanti perversi per le piccole imprese esistenti, spingendole a chiudere e riaprire l'attività per ricevere gli aiuti inclusi in questa categoria. Gli Stati membri dovrebbero essere consapevoli di questo rischio e dovrebbero elaborare i regimi di aiuti in modo da evitare questo problema, ad esempio prevedendo limiti per le domande presentate dai proprietari di imprese recentemente chiuse.

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RINVII del considerando (43) pag, 7   - ref. Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione
- dal considerando (43) all' Articolo 2 paragrafo 9. «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013; nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli articoli 13 e 14
Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24
- dal considerando (43) all' Articolo 2 paragrafo 9. «zone assistite»: regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 2007-2013 a Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia -  GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.
- dal considerando (43) all'Allegato I Definizione di PMI pag, 38
- dal considerando (43) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria femminile pag, 25 all'Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag. 25

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RINVII dell'Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
- dal paragrafo 1. e paragrafo 4. lettere a) e c)  alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 4 lettera a) a Politica regionale - Inforegio
- dal paragrafo 4 lettera a) a Glossaire Inforegio Français:Ultrapériphériques
- dal paragrafo 4 lettera b)  al Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006 , recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 - GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 15 pag, 25 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
- pag. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(42) A differenza degli aiuti a finalità regionale, che possono essere concessi esclusivamente nelle zone assistite, gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI possono essere accordati sia nelle zone assistite che in quelle non assistite. Gli Stati membri possono quindi concedere, nelle zone assistite, aiuti agli investimenti purché rispettino tutte le condizioni relative agli aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione o tutte le condizioni relative agli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI.- pag.7 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008

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RINVII del considerando (42) pag, 7 - ref. Articolo 15 pag, 25 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI
- dal considerando (42) a Allegato I  pag, 38 - Definizione di PMI
- dal considerando (42) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23 agli articoli 13 e 14         

Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag, 23
Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag, 24
-
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia -     GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.

- dal considerando (42) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag. 23nella Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 all'
Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25

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RINVII dell'Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile pag, 25
- nel paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2 all'  Allegato I Definizione di PMI pag, 38

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RINVII del considerando (44) pag, 7 - ref. Articolo 16 Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile
- nel considerando (44) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- nel considerando (44) a Inclusion et égalité des chances
- nel considerando (44) a PARITÀ DI OPPORTUNITÀ TRA LE DONNE E GLI UOMINI
- nel considerando (44) a Gender equality
- nel considerando (44) a La jurisprudence de la Cour européenne de justice
- nel considerando (44) a Institut europeen pour l'égalite entre les hommes et les femmes
- nel considerando (44) a Eurostat

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RINVII dell'Articolo 17 Definizioni pag, 26
- nel paragrafo 3 lettera b dal (1) alla Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008 , sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )
- nel paragrafo 6 dal (2) alla Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili {COM(2008) 30 definitivo} {SEC(2008) 57} {SEC(2008) 85}
- nel paragrafo 6 dal (3) alla Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006 , che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6817] (Testo rilevante ai fini del SEE).
- nel paragrafo 6 dal (4) alla   Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE)
- dal paragrafo 11 all'allegato I della  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE)

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(45) Lo sviluppo sostenibile costituisce uno dei principali pilastri della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, assieme alla competitività e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, su un livello elevato di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. La promozione della sostenibilità ambientale e la lotta contro i cambiamenti climatici aumentano inoltre la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e garantiscono la competitività delle economie europee e la disponibilità di energie economicamente accettabili. La tutela dell'ambiente deve spesso affrontare fallimenti del mercato che prendono la forma di esternalità negative. In normali condizioni di mercato, le imprese possono non avere necessariamente un incentivo a ridurre l'inquinamento, giacché tale riduzione potrebbe aumentare i costi. Se le imprese non sono obbligate a internalizzare i costi dell'inquinamento, questi si ripercuotono sulla collettività. L'internalizzazione dei costi ambientali può essere realizzata adottando normative
o istituendo imposte ambientali. L'assenza di armonizzazione completa delle norme ambientali a livello comunitario crea condizioni di concorrenza ineguali. Inoltre,
si può raggiungere un livello ancora più elevato di tutela dell'ambiente adottando iniziative volte al superamento delle norme comunitarie obbligatorie, che possono
danneggiare la posizione concorrenziale delle imprese interessate.

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RINVIO del considerando (45) pag, 7 - ref. Articolo 17 Definizioni
- dal considerando (45) a Strategia di Lisbona Un nouvel élan pour la stratégie de Lisbonne

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(46) Considerata la sufficiente esperienza acquisita nell'applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, è opportuno che siano esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie per la tutela ambientale o di migliorare il livello di tutela ambientale in mancanza di norme comunitarie, gli aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie, gli aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore, gli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti ambientali agli investimenti per promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, compresi gli aiuti agli investimenti connessi ai biocarburanti sostenibili, gli aiuti agli studi in materia ambientale e alcuni aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

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RINVIO del considerando (46) pag, 7 - ref. Articolo 17 Definizioni
- dal considerando (46) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 alla Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(47) Gli aiuti concessi sotto forma di sgravi fiscali a favore della tutela ambientale contemplati dal presente regolamento dovrebbero essere limitati ad un periodo di 10
anni, conformemente alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Allo scadere di tale periodo, è opportuno che gli Stati membri rivalutino
l'adeguatezza degli sgravi fiscali in questione. Questo non osta a che gli Stati membri riadottino le misure in questione o misure simili a norma del presente regolamento, dopo aver proceduto alla nuova valutazione.

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RINVIO del considerando (47) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni
- nel considerando (47) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(48) È essenziale, per determinare la compatibilità degli aiuti con l'articolo 87, paragrafo 3, del trattato, calcolare correttamente gli investimenti o i costi di produzione aggiuntivi necessari alla tutela ambientale. Come sottolineato nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, i costi ammissibili devono essere limitati ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore.

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RINVII del considerando (48) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni
- dal considerando (48) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
 
- dal considerando (48) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(49) Considerate le difficoltà che potrebbero insorgere, soprattutto rispetto alla deduzione dei benefici derivanti dall'investimento aggiuntivo, è opportuno prevedere una metodologia semplificata di calcolo dei sovraccosti d'investimento.
Occorre pertanto che, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, tali costi siano calcolati senza tenere conto di vantaggi operativi, risparmi sui costi o produzioni accessorie aggiuntive e senza tenere conto dei costi operativi generati nel periodo dell'investimento.
Le intensità massime di aiuto previste dal presente regolamento per le diverse categorie di aiuti agli investimenti ambientali interessati sono state pertanto ridotte sistematicamente rispetto alle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale.

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RINVII del considerando (49) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni
- dal considerando (49) alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal considerando (49) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Articolo 17 Definizioni
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(50) Per quanto attiene agli aiuti ambientali agli investimenti in misure di risparmio energetico, è opportuno lasciare agli Stati membri la scelta tra il metodo di calcolo semplificato e il calcolo del costo integrale, come previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. Tenuto conto delle specifiche difficoltà di ordine pratico che possono sorgere nell'applicare il metodo di calcolo del costo integrale, è opportuno che i calcoli in questione siano certificati da un revisore esterno.

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RINVIO del considerando (50) pag, 10 - ref. Articolo 17 Definizioni
- dal considerando (50) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13 

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RINVII dell'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- dal paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2. lettera a), dal paragrafo 3. e dal paragrafo 5. Attività dell'Unione europea - Ambiente
- dal paragrafo 4. all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal paragrafo 8. lettera a) al  N-Lex, il portale comune di accesso al diritto nazionale

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RINVIO del considerando (50) pag, 8 - ref. Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- dal considerando (50) alla Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale del 2008 - GU C 82 del 1.4.2008, pag. 1 e alla Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente - Gazzetta ufficiale C 37 del 03.02.2001.

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RINVII dell'Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
dal paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dai paragrafi 1., 3., 4., 6. alle Attività dell'Unione europea - Ambiente
- dal paragrafo 2. e paragrafo 6. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale, pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 19 pag, 27 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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RINVII dei considerandi - ref. Articolo 19 pag, 27 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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RINVII dell'Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2.  e dal paragrafo 4. alle Attività dell'Unione europea - Ambiente
- dal paragrafo 4.  .... nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale, pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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RINVII dei considerandi - ref. Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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RINVII dell'Articolo 21 pag, 28 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 3. e dal paragrafo 5. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale   pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26
- dal paragrafo 3. alle Attività dell'Unione europea - Ambiente - Disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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RINVII dei considerandi - ref. Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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RINVII dell'Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag, 29
- nel paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 3 nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli Articoli 17 e 18
Articolo 17 Definizioni pag, 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie
pag, 26
- dal paragrafo 4 direttiva 2004/8/CE alla Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE - GU L 052 del 21.2.2004 pag, 50
- dal paragrafo 4 alla decisione 2007/74/CE alla Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 6817] - GU L 32 del 6.2.2007 pag, 183

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- motivi - consideranto di diritto e di fatto -  - ref. Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento
- pag.8 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(51) Per quanto riguarda gli aiuti ambientali agli investimenti nella cogenerazione e gli aiuti ambientali agli investimenti volti a promuovere le fonti di energia rinnovabili, occorre che, ai fini dell'applicazione del regolamento, i costi aggiuntivi siano calcolati senza tenere conto di altre misure di aiuto concesse per gli stessi costi ammissibili, ad eccezione di altri aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente.

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RINVII del considerando (51) pag, 8 - ref. Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento
- nel considerando (51) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 agli articoli 17 a 25

Articolo 17 Definizioni pag, 26
Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26
Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 27
Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag, 28
Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag, 28
Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag, 29
Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag, 29
Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag, 29
Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali pag, 29

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RINVII dell'Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
- dal paragrafo 1 alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 3 nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 6 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26  

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RINVII dell'Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2. all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal paragrafo 3. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 all'Articolo 18 Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag, 26
- dal paragrafo 4. a Promuovere i biocarburanti come alternativa credibile al petrolio nei trasporti e a- Consultazione pubblica sulla strategia rinnovata per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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RINVII dei considerandi - ref. Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 17 pag, 26 Definizioni

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RINVII dell'Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 1. e  dal paragrafo 3. lettera alla Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2004/75/CE DEL 29.4.2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE CIPRO APPLICHI AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE - GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
- pag. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(31) Per le misure di agevolazione fiscale, è opportuno prevedere condizioni specifiche in materia di effetto di incentivazione, tenuto conto che dette misure sono concesse secondo procedure diverse da quelle previste per le altre categorie di aiuto. Quanto agli sgravi da imposte ambientali conformi alle condizioni di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (1) e contemplati dal presente regolamento, è opportuno ritenere che essi abbiano
un effetto di incentivazione per il fatto che le aliquote ridotte contribuiscono almeno indirettamente ad innalzare il livello di tutela ambientale, dal momento che consentono di adottare o di continuare nel suo insieme il regime fiscale interessato, incentivando così le imprese soggette alle imposte ambientali a ridurre il livello
di inquinamento.

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RINVII del considerando (31) pag, 5 - ref. Articolo 25 Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali
- dal considerando (31) (1) alla Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/75/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2004/75/CE DEL 29.4.2004 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/96/CE PER QUANTO RIGUARDA LA POSSIBILITÀ CHE CIPRO APPLICHI AI PRODOTTI ENERGETICI E ALL'ELETTRICITÀ ESENZIONI O RIDUZIONI TEMPORANEE DEI LIVELLI DI TASSAZIONE - GU L 157 del 30.4.2004, pag. 100.

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RINVII dell'Articolo 26 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza pag, 30
- nel paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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RINVIO dell'Articolo 27 Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere
- nel paragrafo 1. a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranto di diritto e di fatto - - ref. Articolo 27 Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere
- pag.2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(8) È opportuno che il presente regolamento non si applichi agli aiuti all'esportazione o agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, esso non dovrebbe applicarsi ad aiuti che finanziano
la creazione e la gestione di una rete di distribuzione in altri paesi. Non dovrebbero costituire di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione
a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio su un nuovo mercato di prodotti già esistenti

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RINVII dell'Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- nel paragrafo 1. lettera  alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 4. a  Allegato I Definizione di PMI pag, 38
- dal paragrafo 4. a State Aid control Overview zone assistite

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(56) L'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sembra indicare che esistono, nella Comunità, alcuni fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano alcuni tipi di investimenti in determinate fasi dello sviluppo aziendale. Tali fallimenti del
mercato derivano da una corrispondenza imperfetta tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Di conseguenza, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento del mercato relativamente ai mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e che può giustificare l'intervento pubblico, riguarda l'imperfezione e l'asimmetria dell'informazione.
Pertanto, è opportuno che siano esentati, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica i regimi di aiuti al capitale di rischio sotto forma di fondi di investimento gestiti secondo una logica commerciale in cui una parte sufficiente dei fondi è fornita da investitori privati sotto forma di private equity e che promuovono
provvedimenti in favore del capitale di rischio secondo una logica di profitto a favore di imprese mirate. Le condizioni secondo cui i fondi di investimento devono essere gestiti secondo una logica commerciale e che i provvedimenti in favore del capitale di rischio devono conseguire profitti non impediscono ai fondi d'investimento di mirare le proprie attività e specifici segmenti di mercato, come, ad esempio, le imprese a partecipazione femminile. Il presente regolamento non deve incidere sulla qualifica del Fondo europeo per gli investimenti o della Banca europea per gli investimenti, come definiti negli orientamenti sul capitale di rischio.

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RINVII del considerando (29) pag, 9 - ref. Articolo 29 Aiuti sotto forma di capitale di rischio
- nel considerando (29) a Fondo europeo per gli investimenti
- nel considerando (29) a Banca europea per gli investimenti

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 30 Definizioni
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(57) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positive/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete.

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RINVII del considerando (57) pag, 9 - ref. Articolo 30 Definizioni
- dal considerando (57) al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo - GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22

 

- dal considerando (57) alla Comunicazione della Commissione relativa alla proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo - GU C 310 del 8.12.2005 pag, 10 e alla  Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo - GU C 45 del 17.2.1996 pag, 5
- dal considerando (57) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1
- dal considerando (57) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 30 Definizioni
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(58) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

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RINVII del considerando (58) pag, 9 - ref. Articolo 30 Definizioni
- dal considerando (60)all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal considerando (60) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1
- dal considerando (60) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
  - all'Articolo 30 Definizioni pag, 31
  -
all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32
  -
all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33
  -
all'Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà     industriale pag, 33
  -
all'Articolo Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33
  -
all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34
  -
all'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione pag, 34
  -
all'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato pag, 34

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 30 Definizioni
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(59) Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale
o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno
spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 30 Definizioni
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento.

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RINVIO del considerando (60) pag, 9 - ref. Articolo 30 Definizioni
- dal considerando (60) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1

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RINVIO dell'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento.

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RINVIO del considerando (60) pag, 9 - ref. Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo
- dal considerando (60) Nel settore agricolo ... specifiche disposizioni relative al settore agricolo ... alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1
- dal considerando (60) ... Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte ... possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento ... ai considerandi (57), (58), (59) e nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31

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RINVII dell'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2. lettere a) e b) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI

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RINVII dell'Articolo 33 pag, 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
  - all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 32 pag, 33 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni

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RINVII dei considerandi - ref. Articolo 32 pag, 33 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni

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RINVII dell'Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- dal paragrafo 1. e dal paragrafo 7. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 7 nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31

all'Articolo 30 Definizioni pag, 31
all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32
all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- pag. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(9) È opportuno che il presente regolamento si applichi praticamente a tutti i settori. Nei settori della pesca e dell'acquacoltura, il regolamento dovrebbe prevedere unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, gli aiuti concessi sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili.

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RINVII del considerando (9) pag, 2 - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla  Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 8 Aiuti alla formazione pag, 35
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- pag. del Regolamento (CE) n. 800/2008

(10) Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, in considerazione delle normative speciali che si applicano alla produzione primaria di prodotti agricoli, è opportuno che il presente regolamento preveda unicamente l'esenzione per gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo, gli aiuti sotto forma di capitale di rischio, gli aiuti alla formazione, gli aiuti per la tutela dell'ambiente e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, purché queste categorie di aiuti non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (2).- pag.2 REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008

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RINVII del considerando (9) pag, 2 - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla  Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio pag, 30
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 8 Aiuti alla formazione pag, 35
- dal considerando (9) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, alla Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- pag. 2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(11) Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti
agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- pag. 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(12) Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.

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RINVII del considerando (12) pag, 3 - ref. Articolo 34 Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca
- dal considerando (12) alla  SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 NOVEMBRE 1964. - LA COMMISSIONE DELLA CEE CONTRO IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E IL REGNO DEL BELGIO. - CAUSE RIUNITE 90 E 91/63.

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RINVII dell'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative
- dai paragrafi 1. e 4. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2. all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal paragrafo 4. agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 — Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale: Italia -  GU C 90 del 11.4.2008, pag. 4.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni

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RINVII dei considerandi - ref. Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni

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RINVII dell'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione  
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 2. a Allegato I Definizione di PMI pag, 38

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RINVIO dell'Articolo 39 Aiuti alla formazione pag, 35
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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RINVII dell'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 5 . nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere pag, 30 all'Articolo 26 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza pag, 30

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni

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RINVII dei considerandi - ref. Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 30 pag, 31 Definizioni

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RINVII dell'Articolo 38  Definizioni
- dal paragrafo 2. lettera b) a Education & training al Quadro coerente di indicatori e di parametri di riferimento per monitorare la realizzazione degli obiettivi di Lisbona a Il Quadro europeo delle qualifiche: un nuovo strumento per tradurre le qualifiche alle Frequently asked questions about the European Qualifications Framework

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RINVIO dell'Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
- nel paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - ref. Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
- pag. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(30) Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incentivazione quando la misura interessata determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occupazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di integrazione salariale beneficiava già in precedenza di un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 o approvato individualmente dalla Commissione, si presume che la condizione di un aumento netto del numero di lavoratori disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti, continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente regolamento.

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RINVIO del considerando (50) pag, 5 - ref. Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
- dal considerando (50) all' Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(61) La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappresentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche della Comunità e degli Stati membri.

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RINVIO del considerando (61) pag, 9 - ref. Articolo 40 Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
- dal considerando (61) alle AZIONI SOCIALI PER GRUPPI DESTINATARI: DISABILITÀ E INVECCHIAMENTO e all'INSERIMENTO SOCIALE E LOTTA CONTRO LA POVERTÀ

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RINVII dell'Articolo 41  Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili  sotto forma di integrazioni salariali
- nel paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 5. alla legislazione nazionale del lavoro
- dal paragrafo 5. ai contratti collettivi in materia di contratti di lavoro

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- motivi - consideranto di diritto e di fatto - effetto di incentivazione nel caso di impiego di lavoratori svantaggiati o disabili - continuazione delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 - ref.  Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali
- pag.5 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(30) Per quanto riguarda gli aiuti ai lavoratori svantaggiati o disabili, è opportuno ritenere presente l'effetto di incentivazione quando la misura interessata determina un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili impiegati dall'impresa interessata o provoca spese aggiuntive a fronte di impianti o attrezzature destinati ai lavoratori disabili. Se il beneficiario di un aiuto all'occupazione di lavoratori disabili concesso sotto forma di integrazione salariale beneficiava già in precedenza di un aiuto di questo tipo ritenuto conforme alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 o approvato individualmente dalla Commissione, si presume che la condizione di un aumento netto del numero di lavoratori disabili, già ritenuta soddisfatta per le misure precedenti, continui ad essere soddisfatta anche ai fini del presente regolamento.

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RINVIO del considerando (30) pag, 5 - ref.  Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali
- nel considerando a Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU del 13.12.2002 pag, 3 

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- motivi - consideranto di fatto - - ref.  Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali
- pag.9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(61) La promozione della formazione e dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili e la compensazione dei sovraccosti per l'occupazione di lavoratori disabili rappresentano un obiettivo fondamentale delle politiche socioeconomiche della Comunità e degli Stati membri.

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- motivi - consideranto di diritto e di fatto - - ref.  Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(64) Alcune categorie di lavoratori disabili o svantaggiati incontrano ancora notevoli difficoltà di accesso al mercato del lavoro. Per questo motivo, appare giustificata l'adozione, da parte delle autorità pubbliche, di misure volte ad incentivare le imprese ad aumentare il livello occupazionale, in particolare a beneficio dei lavoratori appartenenti alle categorie svantaggiate. Il costo del lavoro rientra nei normali costi operativi di ogni impresa. Risulta pertanto particolarmente importante che gli aiuti all'occupazione in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili abbiano un effetto positivo sui livelli di occupazione di tali categorie di lavoratori e non si limitino a permettere alle imprese di ridurre costi che dovrebbero altrimenti sostenere integralmente. È pertanto opportuno che tali aiuti siano esentati dalla notifica preventiva, se verosimilmente aiutano le suddette categorie a riaccedere al mercato del lavoro o, per quanto riguarda i lavoratori disabili,
a riaccedere al mercato del lavoro e a rimanervi.

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- motivi - consideranto  di fatto - - ref.  Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali
- pag.10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(65) Gli aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali possono essere calcolati in base al grado specifico di disabilità del lavoratore interessato oppure concessi come somma forfettaria, a condizione che
entrambi i metodi non portino ad aiuti superiori all'intensità massima di aiuto per ciascun lavoratore singolo interessato.

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RINVII dell'Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi
all'occupazione di lavoratori disabili
- dal paragrafo 1. alle Modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE e alle  Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal paragrafo 3. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili pag, 36 all'Articolo 41 Aiuti all'occupazione di lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali pag, 39

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto (30) (61) (64) (65)- ref. Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili
- motivi - consideranti di diritto e di fatto - vedere consideranti di diritto e di fatto dell'Articolo 40   Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

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RINVII dei considerandi (30) (61) (64) (65)- ref. Articolo 42 Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili - vedere RINVII dei considerandi dell'Articolo 40  Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali

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RINVII dell'Articolo 43 Abrogazione
- dall'Articolo 43 al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3, e al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29

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RINVII del considerando (68) pag, 10
- dal considerando (68) al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3, e al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29

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RINVII dell'Articolo 44 Disposizioni transitorie
- dal paragrafo 1. nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21
- dal paragrafo 2. al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, - GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, al Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione - GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3, e al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29
- dal paragrafo 2. a   Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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RINVII del considerando (66) pag, 10 - ref. Articolo 44 Disposizioni transitorie
- dal considerando (66) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
- dal considerando (66) al Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006 , relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (Testo rilevante ai fini del SEE) - GU L 302 dell' 1.11.2006, pag. 29 
- dal considerando (66) nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21

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RINVII dell'Articolo 45 Entrata in vigore e applicabilità
- dall'Articolo 45 a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1

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Allegato I
Definizione di PMI pag, 38

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato I Definizione di PMI
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(53) Per evitare difformità che potrebbero causare distorsioni della concorrenza e per facilitare il coordinamento tra differenti iniziative comunitarie e nazionali relative alle PMI, nonché per motivi di trasparenza amministrativa e di certezza del diritto, è necessario che la definizione di PMI utilizzata ai fini del regolamento si basi sulla definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (1).

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RINVIO del considerando (53) pag, 10 - ref. Allegato I Definizione di PMI
- dal considerando (53) (1) a Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Allegato I Definizione di PMI
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(54) Le PMI svolgono un ruolo determinante nella creazione di posti di lavoro e, più in generale, quale fattore di stabilità sociale e di dinamismo economico. Tuttavia, il
loro sviluppo può essere ostacolato da fallimenti del mercato che portano le PMI a soffrire di difficoltà tipiche.
Infatti, esse hanno spesso difficoltà di accesso al capitale, al capitale di rischio e ai prestiti, a causa della riluttanza di taluni mercati finanziari ad assumere rischi e delle garanzie limitate che esse possono offrire. La limitatezza delle loro risorse può anche ridurne la possibilità di accesso all'informazione, in particolare per quanto riguarda le nuove tecnologie e i mercati potenziali. Per favorire lo sviluppo delle attività economiche delle PMI, è pertanto necessario che il presente regolamento esenti alcune categorie di aiuti, quando concessi a favore delle PMI. Risulta
quindi giustificato esentare tali aiuti dalla notifica preventiva e ritenere che, ai fini dell'applicazione di questo regolamento soltanto, se un beneficiario soddisfa le
condizioni previste dalla definizione di PMI di cui al presente regolamento e se l'importo dell'aiuto non supera la soglia di notifica applicabile, tale PMI può presumibilmente essere ritenuta ostacolata nel suo sviluppo dagli svantaggi tipici causati alle PMI dai fallimenti del mercato.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Allegato I Definizione di PMI
- pag. 10 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(55) Alla luce delle differenze esistenti tra le piccole imprese e le medie imprese, è opportuno fissare differenti intensità di base e diverse maggiorazioni per ciascuna delle due categorie di imprese. I fallimenti del mercato che hanno ripercussioni sulle PMI in generale, tra cui la difficoltà di accedere ai finanziamenti, diventano ostacoli ancora più grandi allo sviluppo nel caso delle piccole imprese, rispetto alle imprese di medie dimensioni.

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RINVII del considerando (55) pag, 10 - ref. Allegato I Definizione di PMI
- dal considerando (55) a Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422] - GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23, al paragrafo 4. all'Articolo 13 Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione pag. 23
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1 Aiuti a finalità regionale pag, 23, al paragrafo 9. lettere a) e b) all'Articolo 14 Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione pag. 24
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 1Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag, 25 al paragrafo 2. lettere a) e b) all'Articolo 15 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI pag. 25
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 5. all'Articolo 19 Aiuti per l’acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all’innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie pag. 27
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 3. all'Articolo 20 Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore pag. 28
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 4. all'Articolo 21 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico pag. 28
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. all'Articolo 22 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento pag. 29
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. all'Articolo 23 Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili pag. 29
- dal considerando (55) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale pag, 26 al paragrafo 2. all'Articolo 24 Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale pag. 29
- dal considerando (55)nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23, nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31 al paragrafo 4 lettera a) all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag. 32

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RINVII dell'Allegato II  Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- dal Titolo nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21
- dal Titolo nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 alla Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
- dall' paragrafo 8. alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6

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- motivi - consideranto di diritto - garanzia della trasparenza e del controllo tramite inserimento, in tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento, di riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- pag.2 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale.

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RINVIO del considerando (5) pag, 2 - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- dal considerando (5) al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23

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- motivi - consideranto di diritto - applicazione solo agli aiuti trasparenti - aiuti trasparenti consistenti in prestiti  - aiuti trasparenti sotto forma di misure fiscali  - sgravi da imposte ambientali  - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- pag.4 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(20) Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e dell'efficacia dei controlli, è opportuno applicare il presente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli
aiuti consistenti in prestiti per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato in base al tasso di riferimento come previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Sono da considerarsi trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura prevede un massimale volto a garantire che la soglia applicabile non venga superata. Nel caso di sgravi da imposte ambientali, non soggetti, ai fini del presente regolamento, ad una soglia di notifica individuale, non è necessario alcun massimale affinché la misura sia ritenuta trasparente.

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RINVIO del considerando (20) pag, 4 - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- dal considerando (20) alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(57) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione possono contribuire alla crescita economica, rafforzando la competitività e aumentando l'occupazione. Sulla base dell'esperienza maturata applicando il regolamento (CE) n. 364/2004, la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, risulta che, considerate le capacità di ricerca e sviluppo di cui dispongono sia le PMI che le grandi imprese, i fallimenti del mercato possono impedire che il mercato raggiunga il volume di produzione ottimale e possono tradursi in un funzionamento inefficiente, che riguarda tipicamente i seguenti aspetti: esternalità positive/ricadute di conoscenza, beni pubblici/ricadute di conoscenza, informazione imperfetta e asimmetrica e problemi di coordinamento e di messa in rete.

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RINVII del considerando (57) pag, 9 - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- dal considerando (57) al Regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo - GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22

 

- dal considerando (57) alla Comunicazione della Commissione relativa alla proroga della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo - GU C 310 del 8.12.2005 pag, 10 e alla  Comunicazione della Commissione - Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo - GU C 45 del 17.2.1996 pag, 5
- dal considerando (57) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1
- dal considerando (57) all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(58) Gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione rivestono un'importanza particolare, specie per le PMI, poiché uno dei loro svantaggi strutturali consiste nelle difficoltà che queste possono incontrare ad accedere a nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di tecnologia o a personale altamente qualificato. È pertanto opportuno che, a determinate condizioni, siano esentati dall'obbligo di notifica preventiva gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, gli aiuti per gli studi di fattibilità tecnica e gli aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale, nonché gli aiuti alle nuove piccole imprese innovative, gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione e gli aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

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RINVIO del considerando (58) pag, 9 - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- dal considerando (58)all'Allegato I pag, 38 Definizione di PMI
- dal considerando (58) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1
- dal considerando (58) nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pag, 31
  - all'Articolo 30 Definizioni pag, 31
  -
all'Articolo 31 Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo pag, 32
  -
all'Articolo 32 Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica pag, 33
  -
all'Articolo 33 Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà     industriale pag, 33
  -
all'Articolo Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca pag, 33
  -
all'Articolo 35 Aiuti a nuove imprese innovative pag, 34
  -
all'Articolo 36 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione pag, 34
  -
all'Articolo 37 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato pag, 34

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(59) Per quanto riguarda gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, la parte sovvenzionata del progetto di ricerca deve rientrare pienamente nelle categorie della ricerca fondamentale, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Se un progetto prevede attività diverse, occorrerà precisare per ciascuna di esse se rientra nella categoria della ricerca fondamentale, della ricerca industriale
o dello sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie. La classificazione non deve necessariamente seguire un ordine cronologico, con uno
spostamento sequenziale nel tempo dalla ricerca fondamentale ad attività più prossime al mercato. Pertanto, un'attività realizzata in una fase inoltrata del progetto può essere classificata come ricerca industriale. Analogamente, non è escluso che un'attività realizzata in una fase iniziale del progetto possa rientrare nella categoria dello sviluppo sperimentale.

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto - - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- pag. 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(60) Nel settore agricolo, è opportuno che siano esentati alcuni aiuti in favore della ricerca e sviluppo, se risultano soddisfatte condizioni analoghe a quelle previste dalle specifiche disposizioni relative al settore agricolo contenute nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Se dette condizioni specifiche non risultano soddisfatte, è opportuno prevedere che gli aiuti possano essere esentati qualora soddisfino le condizioni di cui alle disposizioni generali in materia di ricerca e sviluppo contenute nel presente regolamento.

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RINVIO del considerando (60) pag, 9 - - ref. Allegato II Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti alla ricerca e sviluppo conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- dal considerando (60) alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione - GU C 323 del 30.12.2006 pag, 1

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RINVII dell'Allegato II* Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti d ’investimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4
- dal Titolo nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 9 Trasparenza pag, 21
- dal paragrafo 5. Regione (livello NUTS 3) a Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) - GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1
- dal paragrafo 6. Comune (in precedenza livello NUTS 5, ora livello LAU 2) a Main characteristics of the NUTS o alle  Caractéristiques principales de la NUTS
- dal paragrafo 8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento con nomenclatura PRODCOM/NACE a PRODCOM e a NACE Rev. 2 - Statistical classification of economic activities
- dal paragrafo 8. Prodotti fabbricati o servizi forniti in base al progetto di investimento con nomenclatura CPA a CPA
- dal paragrafo 11. Importo (lordo) attualizzato degli aiuti in euro. alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6
- dal paragrafo 12. Intensità di aiuto (% in ESL) nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 20, all'Articolo 4 Intensità di aiuto e costi ammissibili pag, 18

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Allegato III - pag, 43
Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1  - modah

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- motivi - consideranti di diritto e di fatto -  - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1
- pag. 3 del Regolamento (CE) n. 800/2008

(16) La Commissione deve garantire che gli aiuti autorizzati non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse generale. Pertanto, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti in favore di un beneficiario che sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune. È pertanto necessario che gli aiuti ad hoc erogati a beneficiari di questo tipo e i regimi di aiuti che non contemplano
disposizioni volte ad escludere esplicitamente beneficiari di questo tipo rimangano soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
Tale disposizione non deve pregiudicare il legittimo affidamento dei beneficiari di regimi di aiuti che non sono destinatari di ordini di recupero pendenti.

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RINVII del considerando (16) ... pag, 3 - ref. Allegato III - pag, 43 Regimi di aiuto od aiuti ad hoc - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1
- dal considerando (16) a Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea (2002) - GU C 325 del 24.12.2002, pag. 1
 
- dal considerando (16)<