regolamento generale di esenzione per categoria
| - motivi - consideranto di diritto - garanzia della trasparenza e del controllo tramite inserimento, in tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento, di riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale |
| - pag.2 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (5) È opportuno che il presente regolamento disponga l'esenzione per gli aiuti che soddisfano le condizioni pertinenti ivi contenute e i regimi di aiuti, purché ogni aiuto individuale che può essere concesso nell'ambito del regime rispetti tutte le condizioni pertinenti di cui al regolamento stesso. Per garantire la trasparenza, nonché un controllo più efficace degli aiuti, tutte le misure di aiuto individuale concesse a norma del presente regolamento devono contenere un riferimento esplicito alla disposizione applicabile di cui al capo II e alla normativa nazionale su cui fonda la misura di aiuto individuale. |
| RINVIO del considerando (5) pag, 2 |
| - dal considerando (5) al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| - motivi - consideranto di diritto - applicazione solo agli aiuti trasparenti - aiuti trasparenti consistenti in prestiti - aiuti trasparenti sotto forma di misure fiscali - sgravi da imposte ambientali |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (20) Ai fini della trasparenza, della parità di trattamento e dell'efficacia dei controlli, è opportuno applicare il presente regolamento unicamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti trasparenti sono aiuti rispetto ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo preliminarmente, senza procedere ad una valutazione dei rischi. In particolare, sono da considerarsi trasparenti gli aiuti consistenti in prestiti per i quali l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato in base al tasso di riferimento come previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Sono da considerarsi trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di misure fiscali, per i quali la misura prevede un massimale volto a garantire che la soglia applicabile non venga superata. Nel caso di sgravi da imposte ambientali, non soggetti, ai fini del presente regolamento, ad una soglia di notifica individuale, non è necessario alcun massimale affinché la misura sia ritenuta trasparente. |
| RINVIO del considerando (20) pag, 4 |
| - dal considerando (20) alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione - GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6 |
| - motivi - consideranto di diritto - trasparenza degli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia - |
| - pag.4 del
Regolamento (CE) n. 800/2008 (21) Vanno considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia ove la metodologia per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo sia notificata alla Commissione e da questa approvata e, nel caso di aiuti a finalità regionale agli investimenti, altresì ove la Commissione abbia approvato tale metodologia successivamente all'adozione del regolamento (CE) n. 1628/2006. La Commissione esaminerà siffatte notifiche alla luce della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (1). Vanno inoltre considerati trasparenti gli aiuti concessi nel quadro di regimi di garanzia a beneficio di PMI il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui ai punti 3.3 e 3.5 della comunicazione. |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||||||||||||||||||||
Articolo 9
Trasparenza (pag. 21 del Regolamento (CE) n. 800/2008)
1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un
regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente
regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle
informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante
modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale
scopo e nella forma prevista all'allegato III.
2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione.
Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intese a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore.
Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.
4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.
|
| RINVII dell'Articolo 9 Trasparenza pag, 21 |
| - dal paragrafo 1. all'Allegato III pag, 43 - Modulo per la comunicazione delle informazioni sintetiche relative ai regimi di aiuto o agli aiuti ad hoc in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 |
| - dal paragrafo 4. al Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 |
| - dal paragrafo 4. nel Capo I DISPOSIZIONI COMUNI pag, 14 all'Articolo 6 Soglie di notifica individuali pag, 19 |
| - dal paragrafo 4. nel Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE
DIVERSE CATEGORIE DI AIUTI pag, 23 nella Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione pag, 31 agli
Articoli 30 e 31 Articolo
30 Definizioni pag, 31 |
| - dal paragrafo 4. all'Allegato II pag, 41 - Modulo per la comunicazione di informazioni sintetiche sugli aiuti a grandi progetti dinvestimento conformemente all'obbligo di fornire informazioni supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 4 |
| LEGAMI relativi all'Articolo 9 Trasparenza |
| esencateg |
esenzione per categoria |
| visto il trattato | visto il regolamento | dopo avere pubblicato | sentito il parere |
| CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI | |||
| campo di applicazione - art.1 | definizioni - art.2 | condizioni per l'esenzione - art.3 | intensità di aiuto e costi ammissibili - art.4 |
| trasparenza degli aiuti - art.5 | soglie di notifica individuali - art.6 | cumulo - art.7 | effetto di incentivazione - art.8 |
| trasparenza verso la Commissione - art.9 | controllo - art.10 | relazioni annuali - art.11 | condizioni specifiche - art.12 |
| CAPO II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DIVERSE CATEGORIE DI AIUTO | |||
| Sezione 1 Aiuti a finalità regionale | |||
| investimenti ed occupazione - art.13 | imprese di nuova costituzione - art.14 | ||
| Sezione 2 Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI | |||
| investimenti ed occupazione per pmi | - art.15 | ||
| Sezione 3 Aiuti all'imprenditoria feminile | |||
| imprenditoria femminile - art.16 | |||
| Sezione 4 Aiuti per la tutela ambientale | |||
| definizioni tutela ambientale - art.17 | oltre norme comunitarie - art.18 | mezzi di trasporto nuovi - art.19 | norme non ancora in vigore - art.20 |
| risparmio energetico - art.21 | cogenerazione ad alto rendimento- art.22 | energia da fonti rinnovabili- art.23 | studi in materia ambientale - art.24 |
| sgravi da imposte ambientali - art.25 | |||
| Sezione 5 Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere | |||
| servizi di consulenza - art.26 | partecipazione di pmi a fiere - art.27 | ||
| Sezione 6 Aiuti sotto forma di capitale di rischio | |||
| definizioni capitale di rischio - art.28 | capitale di rischio - art.29 | ||
| Sezione 7 Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione | |||
| definizioni ricerca, sviluppo - art.30 | progetti di ricerca e sviluppo - art.31 | studi di fattibilità tecnica - art.32 | diritti di proprietà industriale - art.33 |
| agricoltura e pesca - art.34 | nuove imprese innovative - art.35 | consulenza e supporto innovazione- art.36 | personale altamente qualificato - art.37 |
| Sezione 8 Aiuti alla formazione | |||
| definizioni formazione - art.38 | aiuti alla formazione - art.39 | ||
| Sezione 9 Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili | |||
| lavoratori svantaggiati - art.40 | lavoratori disabili - art.41 | sovraccosti disabili - art.42 | |
| CAPO III DISPOSIZIONI FINALI | ||
| abrogazione - art.43 | disposizioni transitorie - art.44 | entrata in vigore e applicabilità - art.45 |
| Allegati | |||
| micro, piccole, medie imprese - Allegato I | modulo ricerca e sviluppo - Allegato II | modulo grandi progetti - Allegato II | modulo aiuto ad hoc - Allegato III |